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24/03/2020 - Per il TAR non costituisce impedimento alla nomina nel Nucleo di Valutazione la mera vicinanza a un partito politico

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Per il TAR non costituisce impedimento alla nomina nel Nucleo di Valutazione la mera vicinanza a un partito politico
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla - Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
La vicenda
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha ricevuto una domanda di annullamento del decreto sindacale con cui un comune ha nominato come membro del Nucleo di Valutazione dell'ente un avvocato che, nel caso di specie, svolge il ruolo di controinteressato nel giudizio.
Il ricorrente ha esposto di aver preso parte alla selezione indetta dal comune al fine dell'attribuzione dell'incarico e ha censurato il decreto sindacale, di cui ha chiesto l'annullamento, deducendo quali motivi di ricorso la violazione di legge e l'eccesso di potere. Per prima cosa ha lamentato di essere stato escluso illegittimamente dalla procedura, per la presunta mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione sebbene, a suo dire, avesse trasmesso l'istanza mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale "Cades", la seconda censura invece ha riguardato la mancata estromissione del controinteressato dalla procedura in quanto titolare, al momento della selezione, della carica di Segretario della sezione locale di un partito e per questo incompatibile col ruolo assegnando, ai sensi della lettera c) dell'avviso di selezione, per cui: "Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:... 4. Rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione". Il ricorrente ha quindi depositato articoli di stampa e pagine web (tratte da facebook) a conferma della sua argomentazione.
Il comune ha contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente ed ha conseguentemente richiesto che il ricorso venisse rigettato dal TAR.
Lo stesso Tribunale Amministrativo ha disposto incombenti istruttori ordinando al comune di verificare, mediante apposite attestazioni sia della segreteria nazionale del partito coinvolto che della sezione comunale dello stesso, se effettivamente il controinteressato ricoprisse al momento della nomina la carica di segretario o comunque l'avesse ricoperta negli ultimi tre anni.
Le precisazioni del TAR
L'Amministrazione ha adempiuto agli ordini istruttori e il Tribunale si è riservato di decidere in forma semplificata, essendo possibile esperire tale procedura in virtù della sussistenza dei requisiti normativamente previsti e dell'integrità del contraddittorio.
I giudici amministrativi di primo gado si sono espressi nel senso del rigetto del gravame in ragione della infondatezza delle domande di annullamento della nomina.
Il primo motivo di gravame è risultato infondato in quanto non è risultato che il ricorrente sia stato escluso dalla procedura selettiva e, inoltre, non ha fornito alcuna prova di tale assunto né ha allegato alcun provvedimento di estromissione.
Nel rispondere al secondo profilo di illegittimità sollevato, il TAR ha preso le mosse dal D.Lgs. n. 286/1999 secondo il cui all'art. 1 le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di strumenti tali ad assicurare quattro forme di controllo: quello di regolarità amministrativa e contabile, quello di gestione (per verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa), il controllo relativo alla valutazione delle prestazioni professionali del personale con qualifica dirigenziale e, infine, il controllo strategico (per verificare le scelte compiute in attuazione di tuti gli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico). Proprio in questa ottica, ha proseguito nel suo ragionamento il Collegio amministrativo partenopeo, al Nucleo di Valutazione è stato attribuito il compito di valutare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati, attività imprescindibile e funzionale all'erogazione della retribuzione di risultato, così come previsto dall'art. 14D.Lgs. n. 150/2009 che obbliga ogni Amministrazione pubblica a dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance il cui ruolo è sostitutivo dei cosiddetti "servizi di controllo interno" di cui al D.Lgs. 286/1999. Il comma 4 dell'art. 14 ha individuato, in particolare, le attività che l'organismo indipendente "esercita in piena autonomia", tra queste sono ricomprese "il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni".
In virtù di quanto affermato sinora, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha sottolineato che il principio secondo il quale devono essere espletate le funzioni di controllo appena esaminate sia quello di "pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e di terzietà" e in tal senso deve essere letta la previsione normativa fissata dall'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009, secondo la quale: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione", disposizione che prontamente è stata inserita integralmente nell'avviso di selezione per il Nucleo di Valutazione (lett. c), art. 4) del comune coinvolto nel caso di specie.
Dall'esame della documentazione che è stata introdotta in giudizio e da quella che è stata poi acquisita all'esito dell'istruttoria, disposta con ordinanza, il TAR della Campania ha ravvisato che nei confronti del controinteressato non fosse configurabile alcuna incompatibilità, non avendo questi "ricoperto cariche politiche ovvero svolto incarichi di collaborazione o consulenza presso (omissis) nei tre anni antecedenti la designazione a componente del Nucleo di Valutazione", infatti gli elementi di prova addotti dal ricorrente non hanno trovato riscontro nel contenuto delle attestazioni rilasciate da esponenti qualificati del partito di cui, a dire del ricorrente, il controinteressato era segretario. Dall'istruttoria è risultato che, sebbene il neo-nominato componente del Nucleo di Valutazione avesse in passato partecipato a competizioni elettorali per quel partito, questi non avesse (o avesse avuto) alcuna carica o svolto incarichi di collaborazione con esso, pertanto il Tribunale sulla base degli assunti per cui "la mera iscrizione, quale adesione ideale alle scelte politico - ideologiche di un partito, non presenta in sé un contenuto attivo e propositivo" e per cui "solo il maggior grado di influenza dell'impegno politico determina, quindi, una frizione con il richiamato principio di indipendenza dei componenti del Nucleo di Valutazione richiesto dalle menzionate disposizioni", ha ritenuto per l'infondatezza del ricorso presentato.
La decisione del TAR
Per quanto sopra esposto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), ha rigettato il ricorso in oggetto
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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