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24/03/2020 - Niente Imu sull'immobile abusivo 

tratto da Italia Oggi Sette - 23 Marzo 2020
Niente Imu sull'immobile abusivo 
Italia Oggi Sette - 23 Marzo 2020
 
Non deve sottostare a imposizione Imu quel contribuente che, comprovatamente, sia stato spogliato del possesso dell' immobile di cui è titolare, non sussistendo in tal caso il presupposto Imu del possesso legittimo del bene. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctp di Lodi con la sentenza n. 61/02/2020. Erano diversi gli avvisi di accertamento per varie annualità a essere sottoposti al giudizio della Ctp con ricorso di una società che contestava la debenza Imu che con gli stessi era stata avanzata da un comune del Lodigiano rispetto a un comprensorio immobiliare a essa intestato. La ricorrente lamentava infatti l' erronea sottoposizione a Imu di diverse unità abitative che asseriva fossero abusivamente occupate da terzi, mentre, d' altro canto, il comune, costituitosi con proprie controdeduzioni, riteneva tale circostanza della detenzione abusiva altrui del tutto irrilevante e non pregiudicante l' assoggettamento a Imu del compendio immobiliare.
In realtà, la Ctp di Lodi ha condiviso le doglianze della ricorrente, evidenziando come la legittima tassazione dell' imposta municipale unica scaturisce solo a fronte di un possesso o detenzione legittimi: dagli atti, invece, risultava una denuncia depositata dalla società con la quale i carabinieri avevano già nel 2013 preso atto dell' occupazione generalizzata degli immobili nonché del loro stato di inagibilità. Oltre a tale documento, era altresì presente in atti anche lo stesso decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura di Lodi contro coloro che venivano individuati come occupanti abusivi. Ebbene, tali circostanze, sulle quali peraltro alcunché controdeduceva l' ente, erano idonee a far venir meno la disponibilità giuridica e materiale degli immobili de quibus in capo alla società colpita dall' imposizione comunale.
Il comune, infatti, avrebbe dovuto, a detta dei giudici, dimostrare l' eventuale interruzione dell' occupazione abusiva e il riespandersi della piena disponibilità della società sugli immobili, fatto però mai accaduto né provato. Per tali ragioni il soggetto che ha sofferto lo spoglio e per il quale permanga la privazione del possesso non può essere colpito da Imu, essendo per lui venuto meno il presupposto impositivo del legittimo possesso e non avendo quindi alcun rapporto materiale con la cosa giustificativo dell' assoggettamento. Per tali motivi la Ctp accoglieva i ricorsi della società richiamando analoga giurisprudenza di merito (Ctr MI n. 4133/2019 e Ctp RM n. 25506/2017). 
() L' appellante società chiede l' annullamento degli avvisi di accertamento e la condanna al pagamento delle spese processuali. In subordine, la rideterminazione degli importi dovuti in applicazione congiunta delle aliquote Imu e Tasi con rimborso della Tasi versata. Resiste il Comune di Borghetto Lodigiano, con apposito atto di controdeduzioni rilevando l' insussistenza dei presupposti di legge per azionare il contraddittorio preventivo, nonché la corretta motivazione degli avvisi di accertamento Imu, stante l' impossibilita di qualificare i suddetti immobili quali beni merce, e avuto riguardo all' irrilevanza della detenzione abusiva altrui per l' assoggettamento all' Imu del compendio immobiliare.() Sotto altro profilo, la commissione ritiene fondata la rilevanza dell' occupazione abusiva di detto compendio immobiliare i fin dell' insussistenza del possesso legittimo, quale presupposto per la tassazione dell' imposta municipale unica. Agli atti è presente un' articolata denunzia presentata ai carabinieri il 21 giugno 2013, nella quale viene esposto chiaramente lo stato occupazione di tutte le mansarde, e lo stato d' inagibilità di numerosi appartamenti, nonché l' occupazione quasi generalizzata del compendio immobiliare. Lo stato di occupazione abusiva è confermato nel testo dell' ordinanza sindacale n. 15 del 30/10/2015, in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli edifici, dalla nota redatta in data 20 aprile 2015 dal Comando provinciale dei carabinieri di Lodi, nonché dall' enunciato decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura di Lodi nei confronti degli occupanti abusivi, alla data del 9/5/2016. A fronte di tali circostanze sopravvenute, relative all' indisponibilità giuridica e materiale degli immobili di che trattasi, l' amministrazione comunale non ha contro dedotto in fatto (per esempio attestando l' interruzione dell' occupazione abusiva mediante verbale di sopralluogo o mediante esecuzione di sgombero da parte della forza pubblica), se non richiamando giurisprudenza in tema di rapporti fra utilizzatore e proprietario nel contratto di leasing, inconferente nel caso di specie. Il sofferto spoglio clandestino, senza prova del ripristino del possesso del bene, determina il venir meno del presupposto impositivo prescritto dalla legge ai fini Imu, avuto riguardo all' impossibilità, sia giuridica che fattuale, per il legittimo possessore, di ripristinare il rapporto materiale con la cosa (Cfr. Ctr Lombardia sent. n. 4133/1/2019; Ctp Roma sent. n. 25506/42/2017).()
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