24/03/2020 - L'utilizzo degli avanzi e dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L'utilizzo degli avanzi e dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo dell'utilizzo degli avanzi per spese correnti, dei proventi delle concessioni edilizie e di altre disposizioni.
L'utilizzo degli avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza
La prima parte dell'art. 109 del decreto Cura Italia si occupa dell'utilizzo degli avanzi delle Regioni e degli enti locali per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19.
Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19.
Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
L'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza
Nella seconda parte dell'art. 109 del decreto Cura Italia si occupa dell'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19.
è stabilito che, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U.,di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo T.U.
Rinvio questionari Sose
In base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del decreto Cura Italia il termine di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.
La sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
L'art. 95 del decreto Cura Italia si occupa della sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo. La sospensione si ripercuoterà sulle entrate degli enti territoriali.
E' stabilito che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
L'art. 117 del decreto Cura Italia istituisce il Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni.
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
Il Fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.
Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Il Fondo per personale polizia locale
Nell'art. 115 del decreto Cura Italia è prevista la istituzione, presso il Ministero dell'interno, per l'anno 2020, di un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario per personale polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19.
Proroga termini per opere di efficientemento energetico nei piccoli comuni
Il comma 1 dell'art. 125 del decreto Cura Italia si occupa della proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni.
Si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. Tale disposizione trova applicazione solo per l'anno 2020.
La disposizione richiamata stabilisce che per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio(adesso c'è la proroga di 6 mesi) di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno(adesso c'è la proroga di 6 mesi). I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo.