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24/03/2020 - Lavoro nelle PA, non solo lavoro agile per sfuggire al Covid-19

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Lavoro nelle PA, non solo lavoro agile per sfuggire al Covid-19
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
 
Permessi retribuiti
L'art. 24D.L. n. 18/2020 incrementa di ulteriori dodici giornate, usufruibili nei soli mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. Il totale dei giorni a disposizione sono dunque 15, 30 per entrambi i mesi.
Tale comma riconosce al lavoratore che assiste un disabile grave, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto sessantacinque anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona ma qualora si tratti di assistere lo stesso figlio disabile è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone disabili, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il suddetto beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità.
Congedi e indennità
Con una discutibile tecnica normativa, l'art. 25 del Cura Italia estende ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 23. Vediamo di che si tratta.
L'art. 23 ha la mira di sostenere le famiglie in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo i dettami del D.P.C.M. 4 marzo 2020. A tali fini riconosce ai genitori e agli affidatari, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, il vero e proprio "diritto" a fruire di uno specifico congedo per il quale nel privato è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Tale congedo è riconosciuto per i figli di età non superiore ai 12 anni, limite che però non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
L'art. 23 inoltre dispone che i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi fruiti durante il periodo di sospensione ai sensi degli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali) sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il comma 6 inoltre prevede per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni l'ulteriore diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, "senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro".
Questo set di diritti viene dunque trasposta per i dipendenti pubblici, ai quali però il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità e l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
L'art. 25 poi prevede una specifica posizione di vantaggio per i lavoratori del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per quelli del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica: il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'art. 23, comma 8, nel limite di 600 euro, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ai fini dell'accesso al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative da questo stabilite indicando la prestazione di cui intende usufruire, il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che intende utilizzare.
L'altra categoria presa a cura dall'art. 25 è quella dei sindaci, per i quali il comma 6 dispone la rideterminazione a 72 ore dei permessi che l'art. 79, comma 4, del Tuel fissa a massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Misura in parte analoga a quella prevista dall'art. 44, comma 2-bis, D.L. n. 189/2016 per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, per i quali i permessi e le licenze sono aumentati a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Per i sindaci che siano lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro per permessi sono equiparate a quelle disciplinate dall'art. 19, comma 3, D.L. n. 9/2020, per cui "costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge".
Sorveglianza attiva
Merita di essere segnalato anche l'art. 26, che introduce misure per la tutela del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, ma il cui comma 2 trova applicazione anche ai dipendenti pubblici, per espressa previsione.
Per questi, al pari dei dipendenti privati, qualora siano in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 ovvero di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi del comma 1 dell'art. 3, fino al 30 aprile il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie "è equiparato al ricovero ospedaliero".
Viene così allargato l'ambito di applicazione dell'art. 19, comma 1, D.L. n. 9/2020, che ha riconosciuto l'equiparazione solo per i periodi trascorsi in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e solo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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