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24/03/2020 - Il cumulo di permessi allunga l'assenza 

tratto da Il Sole 24 Ore - 23 Marzo 2020
Il cumulo di permessi allunga l'assenza 
di T.Grand.M.Zamb.
Il Sole 24 Ore - 23 Marzo 2020
 
Il decreto «Cura Italia» si preoccupa di potenziare quegli istituti che consentono al dipendente di dedicarsi maggiormente ai figli e ai soggetti disabili, ritenuti più deboli in questo periodo di emergenza. Una prima misura è contenuta nell' articolo 24 del Dl 18/2020, il quale dispone che i permessi retribuiti a disposizione dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità, stabiliti in 3 giorni al mese (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) sono incrementati di «ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020».
La portata della norma non appare chiarissima, in quanto non risulta evidente se l' incremento delle dodici giornate sia da riferirsi al bimestre marzo/aprile ovvero spetti per ciascuno dei due mesi. Nella relazione illustrativa al decreto si legge che il beneficio si concretizza in un incremento di ulteriori 12 giornate del permesso mensile e, quindi, sembrerebbe deporre per la seconda tesi, mentre nella relazione tecnica, l' onere per l' applicazione della norma è calcolato prevedendo la spesa complessiva per soli 12 giorni. Un' interpretazione istituzione è quanto mai urgente. Il beneficio si applica anche ai lavoratori che sono, loro stessi, disabili in condizione di gravità (articolo 33, comma 6).
Un ulteriore beneficio è rappresentato da un congedo riconosciuto ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni, della durata massima di 15 giorni, con un' indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le modalità previste dal Dlgs 151/2001, e con contribuzione figurativa. Il congedo può essere usufruito dal 5 marzo e fino al termine del periodo di sospensione dell' attività delle scuole contenuta nel Dpcm 4 marzo 2020. Ma quest' ultimo disponeva la sospensione fino al 15 marzo. In più gli effetti del Dpcm sono cessati in base all' articolo 5, comma 3, del Dpcm dell' 8 marzo. Si tratta probabilmente di una svista del legislatore. Con tutta probabilità si vuole far riferimento all' intero periodo di sospensione, compreso delle proroghe già disposte o da venire.
Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori in questo arco temporale sono trasformati, di diritto, nel nuovo congedo e non sono più conteggiati nel congedo parentale. Si può registrare un danno, almeno nell' immediato, per il dipendente che ha usufruito dei primi 30 giorni di congedo parentale, i quali sono retribuiti al 100%. Il congedo spetta alternativamente ai due genitori, ma la somma dei giorni di assenza non può superare i 15 giorni. Non spetta se l' altro genitore, qualora facente parte del nucleo familiare, è disoccupato, non lavora ovvero goda di strumenti a sostegno del reddito. Nella relazione illustrativa, viene specificato che non spetta anche quando l' altro genitore è occupato in lavoro agile. Il limite dei 12 anni per il figlio viene superato quando quest' ultimo è disabile in condizione di gravità, iscritti a scuole o ospitati in centri diurni. Infine, per i genitori di figli compresi fra i 12 e i 16 anni è prevista una sorta di aspettativa non retribuita e, quindi, non coperta da contribuzione, da usufruire nel periodo di sospensione dell' attività scolastica. In sostanza, quindi, il lavoratore che a vario titolo, possa sommare più benefici può assentarsi dal luogo di lavoro da oggi e fino alla fine di aprile senza alcun preavviso.
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