Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Marzo / 24/03/2020 - Il Comune deve pagare le spese legali all'avvocato: è sufficiente la procura alle liti senza copertura di spesa

24/03/2020 - Il Comune deve pagare le spese legali all'avvocato: è sufficiente la procura alle liti senza copertura di spesa

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il Comune deve pagare le spese legali all'avvocato: è sufficiente la procura alle liti senza copertura di spesa
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
La Corte di Cassazione, sezione civile, con l'ordinanza n. 4446 del 20 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso di un Comune nei confronti di un avvocato; per i giudici di legittimità l'ente locale deve pagare le spettanze al professionista che l'ha difesa anche se non c'è una apposita convenzione e la delibera dello stesso ente è priva di copertura di spesa.
Il contenzioso civile
Con atto di citazione, il Comune chiamava in giudizio davanti al Tribunale, un avvocato per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso a seguito di parere di congruità pronunciato dall'Ordine degli Avvocati, in riferimento dell'incarico espletato dal professionista in favore del Comune.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, il professionista precisava di aver stipulato con il Comune citato una convenzione di assistenza e consulenza legale, in base alla quale il professionista, a fronte di un compenso annuo delle vecchie lire pari a 20.000.000, avrebbe difeso in giudizio l'Ente in tutte le cause aventi valore entro le vecchie lire pari ad 150.000.000, mentre per le cause eccedenti tale somma, il professionista avrebbe percepito un onorario a parte, come da specifica clausola.
Con l'atto di opposizione il Comune deduceva che le cause di valore indeterminabile rientrassero in quelle per le quali il professionista percepiva il compenso annuo. Nella fattispecie, il professionista non avrebbe avuto diritto a ulteriori compensi. In ogni caso, il professionista avrebbe dovuto pattuire il compenso per le cause eccedenti. Il Comune chiedeva la risoluzione del rapporto intercorso tra le parti, per inadempimento del professionista , che non avrebbe rispettato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Con sentenza del novembre 2008 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite. Il primo Giudice riteneva che la convenzione intercorsa tra le parti prevedesse un compenso fisso in favore del legale per le controversie inferiori alle vecchie 150.000.000 e un compenso a parte per le controversie superiori a tale valore e che, pertanto, nella specie, trattandosi di causa di valore indeterminabile, gli onorari dovuti all'avvocato avrebbero dovuto essere concordati tra le parti mediante altro patto scritto.
Contro la sentenza proponeva appello il professionista, deducendo sia l'esistenza di un giudicato sul punto - in forza della sentenza n. 527/2007, emessa dal Tribunale in analoga vicenda con medesimo petitum e causa petendi e non impugnata -, sia che la sentenza di primo grado fosse erroneamente motivata, in quanto si doveva distinguere la convenzione tra le parti e il mandato ad agire nell'interesse dell'Ente.
Con la convenzione le parti avevano inteso regolare i rapporti economici per i futuri e indeterminati mandati professionali: all'atto della sottoscrizione della convenzione le parti non potevano essere in grado di stabilire i giudizi che sarebbero stati intentati contro, per cui si limitavano a concordare i criteri economici delle retribuzioni professionali sulla base di pregressi dati statistici, che vedevano l'Ente convenuto in giudizi di valore inferiore alle vecchie lire pari a 150.000.000.
L'appellante censurava la necessità della forma scritta, richiesta dal Giudice di primo grado; ed in ogni caso, la pattuizione scritta sussisteva: infatti, allorquando il Comune, nel conferire il mandato per le cause eccedenti il valore delle vecchie lire di 150.000.000, stabiliva di non dover richiedere una pattuizione scritta, riteneva di applicare la normativa che regola la retribuzione del professionista.
Si costituiva in giudizio il Comune appellato.
Con sentenza del marzo 2015 la Corte d'appello accoglieva l'appello confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, condannando l'appellato Comune alle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte di merito riteneva che si fosse formato il giudicato esterno, avendo il Tribunale già pronunciato in altro giudizio con sentenza diventata definitiva.
Avverso detta sentenza il Comune ha proposto ricorso per Cassazione.
La tesi del Comune ricorrente
Il Comune ricorrente, preliminarmente evidenzia che nei giudizi di opposizione tra le stesse parti si sono avute diverse decisioni tra loro di segno opposto.
Il Comune lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente il contenzioso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda la determinazione del compenso dovuto al professionista per aver svolto attività che esulerebbe dalla convenzione intercorsa con l'ente locale mentre la sentenza n. 572/2007 pronunciata dal medesimo Tribunale, ormai definitiva, avrebbe accertato l'obbligo di corrispondere le somme in base alla convenzione stessa. Pertanto, è inapplicabile l'art. 2909 c.c. data la differenza tra le due fattispecie di petitum e causa petendi.
Il Comune censura, inoltre, il fatto che il professionista non avrebbe diritto al compenso in quanto manca una apposita convenzione scritta tra l'ente locale stesso e il professionista.
L'analisi della Cassazione
Per la Corte di Cassazioni tali motivi non sono fondati. Con specifico riguardo all'ampio contenzioso la Cassazione ricorda (Cass. civ. n. 21007/2019) , a fronte dello speculare richiamo alla configurabilità ed alla valenza dei dedotti giudicati esterni asseritamente formatisi in relazione a differenti decisioni di merito (onde evitare la sovrapposizione di divergenti e contraddittorie decisioni) , che ha espressamente posto in rilievo come debba «riconoscersi che il giudicato sussista limitatamente alla decisione sulla questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione della convenzione, in quanto costituente un punto fondamentale comune di ambedue le controversie (Cass. civ. n. 11754/2018), e non anche in ordine alle ulteriori statuizioni della sentenza sulla validità dell'incarico, trattandosi di affermazioni in diritto riferite all'incarico oggetto di lite e non suscettibili di costituire giudicato su incarichi diversi (cfr. Cass. civ. n. 20381/2019, sempre relativa al medesimo contenzioso)».
Il Comune, inoltre, evidenzia la Cassazione, ritiene che l'avvocato non avrebbe avuto diritto al pagamento del compenso professionale data la mancanza di apposita convenzione scritta, prevista a pena di nullità. Inoltre, il Comune ricorrente evidenzia che la normativa in materia prevede l'impegno di spesa da assumere con preventiva deliberazione.
Per la Cassazione anche tale motivo di ricorso non è fondato.
In entrambe le richiamate decisioni di legittimità inter partes (Cass. civ. n. 20381 e Cass. civ. n. 21007 del 2019) la Cassazione ha rilevato di avere più volte affermato che «nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta.
In effetti, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem , essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. La procura ad litem , tuttavia, quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria (Cass. civ. n. 8500/2004Cass. civ. n. 2266/2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni assunte, considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall'altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. civ. n. 15454/2015).
Non a caso, è stato segnatamente evidenziato che la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite.
In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali.
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman