23/03/2020 - Sindaco e segretario comunale responsabili per il conferimento di “posizione organizzativa” in assenza dei requisiti
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Sindaco e segretario comunale responsabili per il conferimento di “posizione organizzativa” in assenza dei requisiti
di Giuseppe Nucci
L’assenza dei requisiti di professionalità inderogabilmente richiesti dalla normativa di settore implica sempre un concreto disvalore, mai un’utilità ancorché indiretta e parziale.
Questo principio viene affermato nella sentenza n. 33/20, pubblicata il 18 febbraio 2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti con cui viene condannato il Sindaco di un Comune, un Segretario comunale e il dipendente a cui era stata attribuita una ‘posizione organizzativa’ in assenza dei requisiti normativamente previsti.
Questo principio viene affermato nella sentenza n. 33/20, pubblicata il 18 febbraio 2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti con cui viene condannato il Sindaco di un Comune, un Segretario comunale e il dipendente a cui era stata attribuita una ‘posizione organizzativa’ in assenza dei requisiti normativamente previsti.
Il fatto
Il Sindaco di un Comune conferiva le funzioni di responsabile di un settore e il relativo incarico di posizione organizzativa ad un dipendente, appartenente alla categoria C, attribuendogli la relativa indennità nella misura annua di € 8.247,20 e la conseguente indennità di risultato, per tutta la durata del suo mandato sindacale.
Il Sindaco di un Comune conferiva le funzioni di responsabile di un settore e il relativo incarico di posizione organizzativa ad un dipendente, appartenente alla categoria C, attribuendogli la relativa indennità nella misura annua di € 8.247,20 e la conseguente indennità di risultato, per tutta la durata del suo mandato sindacale.