23/03/2020 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti - 1/15 marzo 2020
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti - 1/15 marzo 2020
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- In presenza di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e 191, D.Lgs. n. 267/2000, è sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in tal modo originati. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall'art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti, non riveste una valenza esclusivamente procedimentale, ma anche sostanziale, con la conseguenza che, in tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell'opus. Laddove, invece, l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194, lett. e), è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente. Infatti, tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella di cui all'art. 1, comma 901, L. n. 145/2018, all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile: pertanto, laddove non solo l'attività gestionale, ma l'intero procedimento si sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge, non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa.
- In merito al valore delle reti e degli impianti di proprietà destinati alla distribuzione del gas, la Sezione ritiene che i criteri d'iscrizione nello stato patrimoniale dei beni di proprietà degli Enti locali siano puntualmente disciplinati dalle norme di contabilità pubblica in considerazione del carattere cogente e vincolante dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
FISCO E TRIBUTI
- In materia di rapporti fra enti impositori e contribuenti, il legislatore ha ritenuto di tutelare l'affidamento in buona fede di questi ultimi solo qualora interpretazioni contrastanti della norma tributaria rendano incerte le modalità di applicazione della stessa; diversamente, l'assenza d'incertezza sui presupposti impositivi, sui soggetti passivi e sulla misura della prestazione, non giustifica un comportamento contrario anche qualora la norma tributaria sia oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Ne consegue che la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non è elemento ex se sintomatico d'incertezza normativa oggettiva come, del resto, esplicitamente previsto dall'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"). In ossequio ai richiamati principi, la Sezione ritiene che l'inderogabilità della normativa tributaria e la vincolatività della funzione impositiva non consentano agli enti locali di sottrarsi, qualora sussistano i presupposti, dall'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omesso versamento dei tributi locali, ferma la possibilità del competente Giudice, eventualmente adito, di accertare la sussistenza o meno delle varie condizioni prescritte dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente nel caso sottoposto alla sua cognizione.
ORGANI DI GOVERNO
- La Sezione, con riguardo alla riconduzione delle ex IPAB all'interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell'Ente, ritiene che le modifiche introdotte dall'art. 11-sexies, D.L. n. 135/2018, abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca sempre in una forma di controllo, anche alla luce del relativo ambito d'applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore). E' rimandato pertanto all'ente, ai suddetti fini, il compito di valutare la sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 11-ter, D.Lgs. n. 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione.
- Il giudice dei conti esprime il proprio motivato avviso sull'ipotesi di spettanza di una doppia indennità di presenza per i componenti del Consiglio comunale nel caso in cui la seduta consiliare si protragga oltre la mezzanotte.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- Condanna del pubblico dipendente a risarcire il danno all'immagine da assenteismo fraudolento, oltre al danno patrimoniale diretto per le ore retribuite e non lavorate.
- Il giudice accerta la responsabilità amministrativo-contabile di un dipendente comunale per non avere riversato nelle casse dell'ente d'appartenenza la somma corrispondente agli importi conseguiti per avere svolto incarichi non autorizzati.
- Si condanna il gestore dell'ostello al risarcimento del danno contestato al mancato versamento dell'imposta di soggiorno in favore del Comune.