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23/03/2020 - Il differimento dei bilanci degli enti locali e dei termini amministrativo-contabili

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il differimento dei bilanci degli enti locali e dei termini amministrativo-contabili
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo del differimento di termini amministrativo-contabili, limitatamente a quelli che riguardano le Regioni e gli enti locali.
Il differimento di termini amministrativo-contabili
L'art. 107 del decreto Cura Italia disciplina il differimento di termini amministrativo-contabili. Qui di seguito il differimento riguardante le Regioni e gli enti locali.
Rinvio approvazione rendiconti delle Regioni
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
Differimento bilancio previsione enti locali al 31 maggio 2020
Per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 maggio 2020.
Ricordiamo che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) aveva differito il termine al 31 marzo 2020. Siamo, quindi, al terzo differimento.
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 maggio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
Infine, rammentiamo che, per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 (art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020).
Tariffe TARI e TARI corrispettivo
Per quanto riguarda le tariffe della TARI e della TARI corrispettivo sono previste diverse disposizioni.
Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. Quest'ultima disposizione prevede che "In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".
I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Si stabilisce, altresì, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Deliberazione del DUC
Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) è differito al 30 settembre 2020
Atti rinviati al 30 giugno
Sono rinviati al 30 giugno 2020:
- il termine di cui all'art. 246, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione deliberazione dello stato di dissesto al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti);
- il termine di cui all'art. 251, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato);
- il termine di cui all'art. 261, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione una nuova ipotesi di bilancio);
- il termine di cui all'art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario);
- il termine di cui all'art. 243- bis, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 (delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale);
- il termine di cui all'art. 243-quater, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locale);
- il termine di cui all'art. 243-quater, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 (formulazione rilievi o richieste da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locale);
- il termine di cui all'art. 243-quater, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 (impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio).
Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Il termine di cui all'art. 264, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 30 settembre 2020. Pertanto, in tema di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.
Enti sciolti per mafia: anticipazione di cassa
Il termine di cui all'art. 243-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 31 dicembre 2020. Pertanto, per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro il 31 dicembre 2020, può richiedere una anticipazione di cassa.
Altri differimenti
In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla del 17 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini:
a) il termine di cui all'art. 141, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centottanta giorni (sospensione da parte del Prefetto dei consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente;
b) il termine di cui all'art. 143, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centotrentacinque giorni (invio da parte del Prefetto al Ministero dell'interno relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento mafiosi degli organi amministrativi ed elettivi);
c) il termine di cui all'art. 143, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centottanta giorni (decreto di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose);
d) il termine di cui all'art. 143, comma 12, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centocinquanta giorni(sospensione organi dalla carica ricoperta in attesa del decreto di scioglimento).
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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