17/03/2020 - Coronavirus/4 - Consigli a distanza in videoconferenza per il riconoscimento dei presenti e la pubblicità delle sedute
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Coronavirus/4 - Consigli a distanza in videoconferenza per il riconoscimento dei presenti e la pubblicità delle sedute
di Pasquale Monea
n occasione dell'emergenza il Governo interviene per dare una cornice ordinamentale alla potestà regolamentare degli enti locali in tema di sedute consiliari e di organizzazione delle sedute della giunta a distanza, nonchè alla corretta attuazione delle funzioni consultive, referenti e di assistenza da parte del segretario comunale (la norma richiama espressamente l'articolo 97 del Tuel) funzione evidentemente ben più ampia della "semplice" verbalizzazione nell'ambito delle strutture societarie, questione che nelle convulse giornate scorse aveva creato non solo "eccessive" polemiche ma anche interpretazioni finalizzate a dare utili indirizzi agli enti.
Così alcuni abili commentatori avevano già inteso dare delle indicazioni in ordine a una corretta interpretazione della disposizione contestando una lettura «caratterizzata da un meccanismo logico non corretto» e proponendo un'interpretazione in linea e molto più coerente con il sistema delle autonomie e con i principi ordinamentali, nonché con la ineludibile finalità della transizione al digitale della attività della Pubblica amministrazione, non più elemento "decorativo" della stessa, bensì "costitutivo" della legittimità sostanziale della sua azione.
La proposta iniziale era stata intesa nel senso che fosse sempre possibile per l'organo collegiale adottare un regolamento che disciplinasse in modo compiuto ed esteso la modalità a distanza di effettuazione delle sedute collegiali, laddove, invece, l'atto monocratico del sindaco o del presidente del consiglio potesse consentire soltanto la deroga a condizione che l'organo collegiale risulti tenuto nel luogo in cui siano contemporaneamente presenti sindaco/presidente e segretario.
La norma finale coglie però alcune legittime considerazioni venute da più parti e semplifica ulteriormente. Intanto pone un primo elemento dal quale occorre partire: «contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020», salvo poi consentire ai consigli e alle giunte di Comuni che non abbiano (già, o che non lo faranno in futuro) regolamentato di adottare modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza riunendosi secondo certe modalità purché nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, rispettivamente dal presidente del consiglio, dove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita «adeguata pubblicità delle sedute».
É evidente la scelta di semplificazione che attribuisce al sindaco ovvero al Presidente del Consiglio (Provinciale o Metropolitano) di definire anche in un atto monocratico le modalità di svolgimento, purché nel rispetto dei criteri citati dalla norma magari allineando il proprio provvedimento al regolamento per gli aspetti diversi dalle modalità di svolgimento.
La scelta legislativa è quella di consentire un'ampia potestà di autodisciplina degli enti locali in aderenza al pensiero della dottrina amministrativa e degli enti locali.
Un elemento di evidenza è l'obbligo della videoconferenza, diversamente dalla semplice "call": ciò ovviamente al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti oltre all'adeguata pubblicità delle sedute che già numerosi enti garantiscono per il tramite dei propri siti web.
Il rispetto del principio della trasparenza impone che l'atto finalizzato a disciplinare i criteri vada notificato ai consiglieri, agli assessori e al segretario dell'ente, affinché vengano posti nella condizione di conoscere i criteri organizzativi menzionati dalla norma.
Così come appare utile che le proposte di deliberazione vengano opportunamente inviate in via telematica ai consiglieri e agli assessori, in formato non editabile e prima della seduta.
Sempre in un'ottica di semplificazione la norma "sospende", si presume sino allo stato di emergenza, il parere della Conferenza dei sindaci e delle Conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilaci preventivi e consuntivi. Pur in una scrittura non perfetta il rinvio agli altri pareri previsti dallo Statuto parrebbe non escludere la necessità dei pareri tecnici previsti dalla normativa sui documenti contabili dell'ente, a prescindere che siano richiamati dallo Statuto.