16/03/2020 - Nuove indicazioni per la gestione dell’emergenza da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni: il lavoro agile ora diventa una modalità ordinaria
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Nuove indicazioni per la gestione dell’emergenza da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni: il lavoro agile ora diventa una modalità ordinaria
di Mauro Alovisio - Avvocato
Il Ministero per la pubblica amministrazione interviene con la specifica direttiva n. 2 e indica le linee di comportamento e organizzazione per le amministrazioni al fine di conciliare la tutela della salute di cittadini e dipendenti, bene primario come nessun altro, con la necessità di continuare a erogare i servizi essenziali e indifferibili.
La direttiva ha la finalità di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La direttiva illustra le misure da adottare per l’intero territorio nazionale, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento. La direttiva specifica che le misure indicate non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
La direttiva in esame abroga la precedente recente direttiva n. 1 adottato dallo stesso Ministero.
La direttiva approfondisce i profili dello svolgimento dell’attività amministrativa, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; degli eventi aggregativi di qualsiasi natura, delle missioni, delle procedure concorsuali, delle ulteriori misure di prevenzione e informazione, delle altre misure datoriali e del monitoraggio.
La circolare ribadisce che nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, le amministrazioni pubbliche svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
La direttiva specifica che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, e richiede alle amministrazioni di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività.
La direttiva indica alle amministrazioni di ricorrere a forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.
La direttiva richiede alle amministrazioni di assicurare prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
La direttiva richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento.
La direttiva specifica che per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.
La direttiva approfondisce il profilo delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e prevede che le amministrazioni nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa
La direttiva richiama in materia le disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 e i provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni.
La direttiva conferma il superamento della fase sperimentale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.
La direttiva chiarisce che la normativa nazionale in materia di lavoro agile in ambito pubblico (art. 14, L. 7 agosto 2015, n. 124) prevede una soglia minima del 10% ma non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e rappresenta per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario. Si tratta di una precisazione importante al fine di sdoganare la soglia.
La direttiva richiede alle pubbliche amministrazioni un ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.
Il personale complessivamente inteso accede con le modalità semplificate e temporanee di accesso definite dall’amministrazione alla misura con riferimento, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, salvo le figure dirigenziali, per le quali la direttiva richiede di assicurare in modo prioritario la presenza fisica in considerazione del proprio ruolo di coordinamento.
La direttiva in esame ribadisce la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.
La direttiva specifica le misure di prevenzione e di informazione e rappresenta che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico ritenuti indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
La direttiva prende in esame anche il caso in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità e chiarisce che gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali: si tratta di buone prassi già adottate da alcune amministrazioni e in linea con le indicazioni del Ministero della salute.
La direttiva interviene anche sui profili della sicurezza del lavoro e prevede che le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
La direttiva richiama l’attenzione sulle norme di prevenzione e di igiene e sottolinea l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute.
La direttiva cita a titolo esemplificativo: soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.
La direttiva ha il pregio di richiamare l’attenzione anche su un profilo dell’informazione interna ed esterna in materia di emergenza. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad esporre presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali. Si tratta di un profilo importante che occorrerebbe monitorare e controllare in modo periodico.
La direttiva specifica che le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
La previsione in esame ha un impatto organizzativo in quanto implica un sistema di presidio e di controllo che può richiedere, per esempio: l’ esibizione del cartellino identificativo del lavoratore e un trattamento di dati, improntato al rispetto dei principi del trattamento indicati dall’art. 5 del regolamento privacy europeo.
Viene previsto che le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivino procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti: si tratta di interventi dal forte impatto organizzativo ed economico: in quanto occorrono, per il profilo di sanificazione, ditte specializzate e la direttiva riporta il termine temporali stringenti con il termine “immediata”.
La direttiva specifica che nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.
La direttiva sottolinea che le amministrazioni curano che sia effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. si tratta di profili organizzativi strategici che richiederanno un coordinamento, monitoraggio costante.
La direttiva non approfondisce la tematica delle policy di emergenza in materia di sicurezza del lavoro, dell’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, della formazione e aggiornamento, di indicazioni per le funzioni di responsabile per la prevenzione e del medico competente.
Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
In riferimento agli eventi aggregativi di qualsiasi natura, la direttiva ribadisce, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n. 6 del 2020, che le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.
Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.
La direttiva approfondisce anche la tematica delle procedure concorsuali e specifica che per effetto dell’art. 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
La sospensione è esclusa per i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile: per i quali la direttiva richiama l’obbligo di svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.
La direttiva approfondisce il profilo della comunicazione interna ed esterna e specifica che le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.
Le amministrazioni sono tenute pertanto a collaborare nell’opera di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza e rendono conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito del governo.
Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
La direttiva prevede un sistema di monitoraggio con l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di comunicazione delle misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC all’ indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
La direttiva contiene diversi chiarimenti importanti che agevolano le amministrazioni che si trovano, a volte con poche risorse, a gestire una situazione di assoluta emergenza per la salute pubblica e segna un passaggio importante per sia per la diffusione, nel nostro paese, del lavoro agile che viene ora indicato dal Ministero come una modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza sia per la digitalizzazione dei servizi (viene indicato che l’erogazione ai servizi viene prioritariamente garantita con modalità telematica e che le riunioni devono, svolgersi di norma in via telematica).
La direttiva è utile in quanto, in questo momento di incertezza e ansia, accompagna e guida le amministrazioni verso soluzioni organizzative di buon senso anche al fine di assicurare i servizi, tutelare la salute e non lasciare soli i cittadini ed evitare soluzioni diverse tra le amministrazioni e gli uffici di una stessa amministrazione.