15/03/2020 - Coronavirus - Ferie d'ufficio: un modello di provvedimento
tratto da luigioliveri.blogspot.com
Coronavirus - Ferie d'ufficio: un modello di provvedimento
La collocazione in ferie è uno strumento necessario ed imprescindibile, per la tutela della salute pubblica.
Laddove i dipendenti si manifestassero recalcitranti all'utilizzo dell'istituto, quale strumento che si accompagna al lavoro agile o che ad esso si manifesti alternativo, nell'assenza di possibilità tecniche e pratiche di attivare progetti in smart working, è dovere del datore pubblico di collocare il dipendente in ferie d'ufficio.
Laddove i dipendenti si manifestassero recalcitranti all'utilizzo dell'istituto, quale strumento che si accompagna al lavoro agile o che ad esso si manifesti alternativo, nell'assenza di possibilità tecniche e pratiche di attivare progetti in smart working, è dovere del datore pubblico di collocare il dipendente in ferie d'ufficio.
*************
Lì _________, data ____
|
Protocollo n. - pratica n.
|
|
Egregio/a sig/sig.ra
_________
p.c.
Servizio Risorse Umane.
Oggetto: Collocazione d’ufficio in ferie.
Decisione
|
Ai sensi dell’articolo 2109, comma 2, del codice civile, che attribuisce al datore di lavoro la possibilità di fissare il periodo di ferie dei dipendenti, La colloco in ferie d’ufficio nei giorni lavorativi compresi tra il _________ ed il _______.
|
Motivazione
|
L’articolo 2109 del codice civile, stabilisce che i dipendenti hanno diritto alla fruizione di un periodo annuale di ferie “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore”.
L’articolo 28, comma 9, del Ccnl 21.5.2018 prevede che le ferie sono fruite “sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”.
Il successivo comma 12 dispone che “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre”.
Ancora, il successivo comma 14 stabilisce che “In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.
Il comma 1 dell'articolo 10, del d.lgs 66/2003 prevede, ancora che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
La salvezza di quanto dispone la contrattazione collettiva esclude, attualmente, la possibilità di fruire delle ferie nei più lunghi termini stabiliti dal d.lgs 66/2003.
La normativa citata, dunque, impone:
1) di utilizzare nel corso dell’anno tutti i giorni di ferie spettanti ai dipendenti;
2) di programmare la fruizione delle ferie;
3) di tenere conto, nella programmazione, anche delle esigenze personali dei dipendenti.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera s), del Dpcm 8.2.2020 “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”.
L’articolo 1, numero 6), del Dpcm 11.3.2020, dispone: “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.
La Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede: “Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”.
Non è stato possibile inserire la S.V. in attività di lavoro agile (SPIEGARE LE RAGIONI), né Ella rientra nel contingente di personale appartenente a quello adibito ai servizi strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.
Allo scopo preminente, quindi, di rispettare l’imperativa necessità di evitare quanto più possibile la Sua presenza negli uffici ed i Suoi spostamenti, per la tutela Sua e della collettività, la collocazione in ferie resta lo strumento datoriale necessitato.
Allo scopo, si darà priorità alla fruizione di ferie eventualmente maturate in anni precedenti al 2020, fermo restando che la collocazione in ferie d’ufficio può estendersi anche alle ferie dell’anno in corso, considerando che il personale a tempo indeterminato può liberamente anche di quelle non completamente maturate nel corso dell’anno.
|
Cosa fare
|
I dipendenti posti in ferie d’ufficio non possono recarsi al lavoro nelle giornate indicate.
|
Avvertenze
|
Si precisa che anche laddove i dipendenti posti in ferie d’ufficio dovessero recarsi al lavoro nei giorni di collocazione in ferie obbligatorie, le ferie saranno comunque considerate consumate e verrà attivato il procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni organizzative, oltre che attivate eventuali segnalazioni all’Autorità giudiziaria, per violazione delle norme anti contagio attualmente vigenti.
Resta salva la possibilità che Lei chieda istituti differenti che diano legittimo titolo a non prestare servizio: permessi retribuiti, congedi aspettative.
Allo stesso modo, resta salva la possibilità di una Sua successiva collocazione in lavoro agile, una volta che risultino superati gli impedimenti attualmente sussistenti.
|
Controlli
|
Il personale incaricato della gestione delle ferie, mediante l’accesso ai programmi informatici dell’ente, ha il compito di verificare il puntuale rispetto di questo provvedimento.
|
Distinti saluti
|
|
|
|
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO
______________________________