13/03/2020 - Le stazioni appaltanti non possono dare punteggi più alti alle imprese con sede nella stessa regione - No a criteri territoriali premiali - Antitrust: atti illegittimi per ridurre i partecipanti alle gare
tratto da Italia Oggi del 13.03.2020
Le stazioni appaltanti non possono dare punteggi più alti alle imprese con sede nella stessa regione - No a criteri territoriali premiali - Antitrust: atti illegittimi per ridurre i partecipanti alle gare
Pagina a cura di Andrea Mascolini
È illegittimo discriminare su base territoriale le referenze analoghe degli operatori economici attribuendo più punti a quelle maturate con stazioni appaltanti della regione in cui ha sede la stazione appaltante; vietato anche premiare con un punteggio più alto le imprese aventi sede nel territorio regionale. Lo ha stabilito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione n. 1649 del 29 novembre 2019 pubblicata nel bollettino del 2 marzo 2020.
La vicenda da cui ha preso spunto l'Authority per il suo pronunciamento attiene ad un appalto di lavori per il quale la stazione appaltante aveva inserito riferimenti territoriali sia in sede di accesso alla gara sia in sede di attribuzione dei punteggi.
In particolare, l'avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune per lo svolgimento di un'indagine di mercato funzionale ad una procedura negoziata, prevedeva i punteggi da assegnare, secondo i seguenti criteri: «1. Appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio (...), punti 10; 2. Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare realizzati nei cinque anni precedenti all'avvio della procedura nello specifico settore e categoria Soa (...): punti assegnabili massimo 50 così ripartiti: a) lavori analoghi (medesima categoria Soa) eseguiti per conto di enti pubblici della regione Marche, punti 30 (max 5 punti per ogni lavoro analogo); b) lavori analoghi (medesima categoria Soa) eseguiti per conto di altre stazioni appaltanti sul territorio nazionale, punti 10 (max 1 punto per ogni lavoro analogo)», oltre a 5 punti per le certificazioni ambientali.
Per l'Antitrust la definizione dei criteri di aggiudicazione, combinata ai criteri di selezione per l'accesso alla gara, indicati negli atti di gara «appare idonea a circoscrivere la platea dei potenziali partecipanti alle imprese del territorio». Questo per effetto della previsione combinata dei due criteri di selezione che attribuiscono i maggiori punteggi (ovvero i requisiti 1 e 2 del punto 9 della Determinazione): da un lato, 10 punti sono infatti assegnati a micro, piccole o medie imprese, non in quanto tali, ma in quanto «operanti sul territorio», producendo una prima selezione su base territoriale dei soggetti ammessi a manifestare il proprio interesse; dall'altro, ben 30 punti (sui 50 previsti per lavori specifici analoghi) sono assegnati ai soggetti che possano documentare lavori in favore di «enti pubblici della regione Marche».
La discriminazione appare evidente dal momento che, per lavori analoghi svolti in favore di altre stazioni appaltanti sul territorio nazionale, sono riconosciuti soltanto 10 punti. Peraltro, la medesima sproporzione appena rilevata opera anche nel punteggio massimo attribuibile a ciascun lavoro analogo svolto, pari, rispettivamente, a massimo 5 punti e 1 punto.
L'Antitrust fa anche presente che in passato (2015) in una gara nella regione Marche già aveva avuto modo di sanzionare un bando in cui si assegnava il maggior punteggio attribuibile (35/100) al criterio della documentata «conoscenza approfondita del territorio» in cui dovrà essere svolto l'incarico, scelta giudicata tale da determinare «l'effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti in violazione dei principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti, in particolare, dagli artt. 10 e 12 del dlgs n. 59/2010, che recepisce la cosiddetta direttiva servizi.
L'Autorità quindi, anche in questo caso, ritiene che l'avviso del comune sia discriminatorio in quanto «idoneo a circoscrivere la platea dei potenziali partecipanti alle imprese del territorio, per effetto della previsione combinata dei due criteri di selezione che attribuiscono i maggiori punteggi su base territoriale».