13/03/2020 - Lavoro agile nella p.a. a decollo veloce
un articolo di Luigi Oliveri tratto da Italia Oggi - 12 Marzo 2020
Lavoro agile nella p.a. a decollo veloce
di LUIGI OLIVERI - Italia Oggi - 12 Marzo 2020
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione non richiede nessuna particolare relazione sindacale. Non tragga in inganno quanto dispone la direttiva 3/2017 della Funzione pubblica che conferma l' assenza di relazioni. Essa contiene un passaggio che, se letto fuori dal contesto complessivo delle sue previsioni, può trarre in inganno: "nel ricorso al lavoro agile, per gli aspetti connessi alle determinazioni relative all' organizzazione degli uffici è richiesta la sola informativa sindacale, mentre per i profili concernenti i rapporti di lavoro non potrà prescindersi dalle altre forme di partecipazione sindacale previste o dalla contrattazione laddove si rientri nelle materie di competenza della stessa".
Tuttavia, prima di fornire questa indicazione, la direttiva ricorda opportunamente le previsioni contenute negli art. 5, co. 2 e 40, co. 1, del dlgs 165/2001, che disciplinano fonti e scopi delle relazioni sindacali. Ai sensi dell' art. 40, co. 1, dlgs 165/2001 "la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto".
Quindi, l' unica fonte normativa che dispone del potere di disciplinare le relazioni sindacali è il contratto collettivo nazionale di lavoro: non una legge, non una circolare, non una direttiva, non un contratto decentrato. A sua volta, l' art. 5, co. 2, dlgs 165/2001 prevede che le determinazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, tra i quali rientra certamente la collocazione di un dipendente in "lavoro agile", sono assunte in via esclusiva da dirigenti o responsabili di servizio "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione", ma solo se "previsti nei contratti di cui all' articolo 9".
Cosa dispone il comma 1 (e unico) dell' art. 9, dlgs 165/2001? Conferma l'impianto: "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione". Allora, per capire se lo svolgimento delle attività lavorative mediante smart working richieda una relazione sindacale e, in particolare, quella dell' informazione, non resta che guardare le disposizioni dei Ccnl sulle relazioni sindacali. Per il comparto Funzioni locali l' art. 4, co. 4, chiarisce che "Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione".
Quindi, l'informazione è solo preventiva, quale presupposto per le relazioni sindacali del confronto e della contrattazione. Senza elencare qui le materie che il Ccnl specifica nei suoi art. 5 e 7, occorre evidenziare che in nessuna loro parte le relazioni sindacali ivi specificate riguardano il lavoro agile. Nè l' art. 5, co. 3, lett. a), riferito alla materia "articolazione delle tipologie dell' orario di lavoro" ha nulla a che vedere col lavoro agile: infatti, non si tratta di una articolazione dell' orario, ma proprio di un modo totalmente diverso di rendere la prestazione che prescinde dalla predeterminazione di una collocazione precisa del tempo di lavoro all' interno di una giornata. Ciò che è esattamente l' orario di lavoro.