11/03/2020 - Processo amministrativo: l'interesse collettivo sul quale si fonda la legitimatio ad causam di un'associazione non consiste nella mera sommatoria di interessi legittimi individuali
tratto da eius.it
Processo amministrativo: l'interesse collettivo sul quale si fonda la legitimatio ad causam di un'associazione non consiste nella mera sommatoria di interessi legittimi individuali
La legittimazione ad causam delle associazioni è fondata sulla titolarità di un interesse "collettivo", geneticamente derivante da un processo di impersonificazione di interessi "diffusi", ossia interessi omogeneamente distribuiti nella collettività o nella categoria di riferimento, sebbene giuridicamente latenti, in quanto non dotati, a livello individuale, di rilievo giuridico immediato in ragione dell'insussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la situazione giuridica dell'interesse legittimo. L'interesse collettivo è, dunque, per definizione, diverso e altro rispetto all'interesse legittimo "individuale": quest'ultimo, proprio perché differenziato rispetto a quello del quisque de populo, è collegato a un bene della vita a godimento individuale ed è suscettibile di autonoma protezione giuridica; mentre l'interesse collettivo, collegato a un bene materiale o immateriale a godimento diffuso e non esclusivo, non è tutelabile se non per il tramite di un ente rappresentativo dell'intera categoria presso la quale la diffusione del bene è omogeneamente riscontrabile, ente che, elevandosi a rappresentante di tutti, al contempo eleva l'interesse diffuso a interesse proprio, recuperando a un livello collettivo quel requisito di differenziazione ab origine mancante in capo ai singoli (conferma, con diversa motivazione, TAR Lazio, Latina, sent. n. 453/2019) (v. anche CdS, ad. plen., sent. n. 6/2020, in questa Rivista).