11/03/2020 - Permessi per allattamento - straordinario elettorale
tratto da risponde.leggiditalia.it
Permessi per allattamento - straordinario elettorale
Una dipendente sta usufruendo dei permessi per allattamento figli (avendo due gemelli ha diritto a 4 ore giornaliere di permesso retribuito per allattamento); può svolgere ore di lavoro a titolo di straordinario elettorale in aggiunta alle ore di lavoro ordinario (attualmente lavora 2 ore al giorno)?
a cura di Federico Gavioli
Come illustrato sul sito dell'INPS www.inps.it/nuovoportaleinps, l'indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l'allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento. Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.
I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso e il minore deve essere vivente.
Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.
L'ARAN - Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni - a seguito di una istanza sull'argomento oggetto del presente quesito ha così risposto con Orientamenti applicativi_M88:
"Domanda : Il personale dipendente che fruisce delle due ore di riduzione oraria per allattamento può svolgere lavoro straordinario?
Risposta ~In merito si osserva che tale eventualità è strettamente correlata all'articolazione oraria scelta dalla lavoratrice. In particolare, laddove quest'ultima chieda di usufruire dei periodi di riposo
previsti dall'art. 39, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 all'inizio o durante il proprio orario di lavoro giornaliero, nulla vieta che essa possa prestare lavoro straordinario.
Al contrario, qualora le due ore di riposo siano fruite alla fine dell'orario di lavoro, sebbene in merito i contratti ovvero il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 non contengano alcuna espressa previsione contraria, appare poco conforme allo spirito della norma obbligare la lavoratrice al rientro in servizio per prestare lavoro straordinario".