11/03/2020 - Misure organizzative per assicurare l’attività degli uffici e l’erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-1
pubblichiamo la nota del collega Vito Antonio Bonanno, segretario della città di Alcamo
Oggetto: Misure organizzative per assicurare l’attività degli uffici e l’erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Indicazioni per il coordinamento dell’attività gestionale e datoriale dei dirigenti.
"In queste ultime settimane, a causa dell’allerta internazionale per il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, sono stati adottati diversi atti normativi che contengono misure, anche precauzionali, per contenere il diffondersi del virus.
Pur nell’ambito delle più restrittive misure emanate con il DPCM 9.3.2020 (GURI n. 62 del 9.3.2020), le disposizioni vigenti non prevedono limitazioni all’attività degli uffici pubblici, come ha chiarito l’ordinanza n. 646 del Capo della Protezione Civile emanata in data 8 marzo 2020, in merito all’interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) del Dpcm 8.3.2020, la cui efficacia oggi risulta estesa a tutto il territorio della repubblica ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dpcm 9.3.2020. Pertanto, ferme restando le previsioni dell’appena citato art. 1, comma 1, lett. e) del Dpcm 8.3.2020 e quella dell’art. 2 lett. r) del Dpcm 8.3.20201, restano valide le indicazioni contenute nella direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 a mente della quale “le amministrazioni pubbliche continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali”. In via generale, come chiarito nella disposizione di coordinamento a firma dello scrivente prot. 19764 del 6 marzo 2020, e nonostante l’avvenuta (improvvida) abrogazione dell’art. 3 del Dpcm 8.3.20202, restano valide le indicazioni contenute nel par. 8 della direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2020 secondo cui “negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare …(omissis).. ,di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza” nonché di “curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti” e di “mantenere un’adeguata distanza con l’utenza”, pari almeno a quella prevista in via generale per i contatti sociali dall’allegato 1 lett. d) del Dpcm 8 marzo 2020..."