10/03/2020 - Trasporto scolastico, iscrizione nell’albo regionale e avvalimento
tratto da giurisprudenzappalti.it
Trasporto scolastico, iscrizione nell’albo regionale e avvalimento
Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1667
Scritto da Elvis Cavalleri 9 Marzo 2020
Come noto la legge della regione Campania n. 13 del 2011, all’art. 3, istituisce l’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico. L’iscrizione all’albo costituisce “requisito indispensabile per prestare l’attività di gestore del servizio di trasporto scolastico”.
In ossequio a tale disposizione, il bando di gara ha richiesto quale “requisito di idoneità professionale” di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, l’iscrizione all’albo regionale di cui alla legge regionale n. 13 del 2011, requisito indispensabile per prestare l’attività di gestore del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge regionale, nonché l’iscrizione alla C.C.I.A.A., nell’apposita sezione relativa al servizio di trasporto scolastico ai sensi della delibera G. R. n. 841 del 23 febbraio 2001. Il bando ha inoltre richiesto, quale ulteriore requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), di “essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 1, lett. b) del Decreto Ministero dei trasporti 31.01.1997 in materia di trasporto scolastico, nonché dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448/91 sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada”.
La ditta aggiudicataria non era in possesso dei succitati requisiti di idoneità professionale. In particolare, in quanto non iscritta all’albo regionale di cui all’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2011 e pertanto, sostiene la ricorrente, non poteva essere ammessa a partecipare alla procedura, nemmeno in caso di ricorso all’avvalimento.
Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1667 conviene con la ricostruzione della ricorrente.
Invero, l’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico di cui all’art. 3 della legge della regione Campania n. 13 del 2011 costituisce requisito indispensabile per prestare l’attività di gestore del servizio di trasporto scolastico, e perciò richiesto, in ossequio alla disposizione succitata, dal bando di gara per la manifestazione di interesse, nonché dal disciplinare di gara, quale “requisito di idoneità professionale” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016.
I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nel bando di gara e, nel caso di specie, anche in esecuzione di una previsione di legge, devono intendersi a pena di esclusione, anche in assenza di un’esplicita clausola che li preveda come tali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5291).
Nella fattispecie, la aggiudicataria che non era in possesso del suddetto requisito di idoneità professionale, è ricorsa all’istituto dell’avvalimento con altro operatore per colmare tale carenza.
Il Collegio ritiene che la carenza del requisito di idoneità professionale non potesse essere colmata mediante il ricorso all’avvalimento.
Invero, come risulta affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’iscrizione agli albi professionali rappresenta un requisito soggettivo afferente l’idoneità professionale degli aspiranti concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica che presuppone una specifica organizzazione aziendale, necessaria per consentire il corretto espletamento di attività delicate o pericolose e caratterizzate dall’impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche.
L’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico costituisce, dunque, un requisito soggettivo (afferente l’idoneità professionale del candidato), collegato al dato esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, che non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito «trasferibile» da un operatore economico all’altro.
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Il requisito di iscrizione all’albo regionale, a nostro avviso, dovrebbe ritenersi quale condizione di esecuzione, altrimenti si introdurrebbe una limitazione territoriale alla concorrenza, in frontale violazione dei principi generali del diritto europeo.
In fase di gara è più che sufficiente ottemperare ai requisiti previsti dalla legge nazionale, non potendosi richiedere anzitempo all’offerente l’iscrizione all’albo di una regione dove, con buone probabilità, non opererà mai se non in caso di aggiudicazione della commessa.
Non vi è stato ricorso incidentale avverso la specifica clausola, purtroppo, anche se tra le righe il CdS pare ritenerla legittima!