10/03/2020 - Lavoratori, rischi da segnalare
tratto da Italia Oggi Sette - 09 Marzo 2020
Lavoratori, rischi da segnalare
Italia Oggi Sette - 09 Marzo 2020
Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. A questo riguardo la normativa d' urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei Comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l' isolamento fiduciario.
Al riguardo, il Garante della privacy ha ricordato che il ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni operative circa l' obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.a. di segnalare all' amministrazione di provenire da un' area a rischio. Questa cautela può essere generalizzata a tutti i datori di lavoro. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati. Nel caso in cui, nel corso dell' attività lavorativa, il dipendente, che svolge mansioni a contatto con il pubblico (come prestazioni allo sportello), venga in relazione con un caso sospetto di coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Le autodichiarazioni. Il problema che si pongono soggetti pubblici e privati è, come visto, se si possono di propria iniziativa raccogliere, all' atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una «autodichiarazione» da parte dei dipendenti in ordine all' assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata. A questo proposito il Garante ha sottolineato che i datori di lavoro non possono raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa.
I datori di lavoro non possono effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. La finalità di prevenzione dalla diffusione del coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. L' accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Spetta, pertanto, agli organismi sanitari competenti avvisare il datore di lavoro e tutti i contatti stretti della persona contagiata. Il datore di lavoro ha, però, l' obbligo di comunicare agli organi preposti l' eventuale variazione del rischio «biologico» derivante dal coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.