06/03/2020 - Riaccertamento Ordinario dei residui
tratto da risponde.leggiditalia.it
Riaccertamento Ordinario dei residui
Premesso che in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui gli uffici hanno accertato diverse liquidazioni di fatture (per prestazioni varie: spese legali, incarichi vari, prestazioni di servizi in occasione di vecchie manifestazioni, contributi, ecc.) piuttosto vecchie e cioè datate da oltre 5 anni (alcune addirittura da 10 anni) dalla loro emissione e NON PAGATE alla data della scrivente (senza, peraltro, che fosse mai arrivata una diffida o una messa in mora o comunque un atto interruttivo della prescrizione); Per quanto sopra si chiede di sapere se l'Ente, oggi, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui può cancellare le suddette liquidazioni e correlati impegni dichiarandoli insussistenti per prescrizione, oppure deve mantenerli e, in tal caso si chiede di sapere per quanti anni.
a cura di Marco Nocivelli
La prescrizione legale dei debiti è regolata dalle norme civilistiche (artt. 2946 e segg. del codice civile) e non è pregiudicata dall'esistenza dell'atto di liquidazione ex art. 184 del TUEL in quanto non deroga alle suddette norme né all'art. 2937 c.c. che dispone l'inefficacia della sua rinuncia prima che la prescrizione si sia compiuta (peraltro, corretta gestione finanziaria della PA imporrebbe l'irrinunciabilità della prescrizione).
Detto ciò, il Principio contabile D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, par. 9.1, stabilisce che "I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato".
Pertanto il Comune, accertata l'avvenuta legale estinzione per prescrizione, deve procede alla cancellazione in sede di riaccertamento.