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06/03/2020 - Pa, no incentivi funzioni tecniche - Dipendenti senza il 2% su locazioni finanziarie per le opere

tratto da Italia Oggi
Delibera della Corte dei conti della sezione regionale per il controllo del Veneto
Pa, no incentivi funzioni tecniche - Dipendenti senza il 2% su locazioni finanziarie per le opere
a cura di Andrea Mascolini

Alle attività tecniche svolte da tecnici interni alle amministrazioni pubbliche in relazione a contratti di locazione finanziaria non si applica l'incentivo del 2% del valore dell'opera. Lo ha affermato la Corte dei conti in una articolata delibera della sezione regionale per il controllo del Veneto del 22 gennaio 2020.
 
I magistrati contabili si sono espressi in risposta ad una richiesta di parere di un comune che chiedeva se fosse possibile riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un'opera pubblica. Era infatti previsto, nel quadro economico del progetto esecutivo dedotto nel contratto di locazione finanziaria, una quota per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificata, nel rispetto dell'apposito regolamento dell'ente, sull'importo dei lavori affidati al soggetto realizzatore. La quota, a fronte dello svolgimento da parte del personale comunale delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 (verifica e validazione del progetto, funzioni di Rup, direzione lavori ecc.), era previsto che fosse poi effettivamente trasferita al comune da parte del soggetto finanziatore. Il tutto nel rispetto della condizione prevista dall'art. 187 del codice appalti, ossia che i lavori non avessero un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto del contratto principale.
 
Nella delibera si nega tale possibilità e si ricorda che gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 113 del codice dei contratti pubblici (e prima della legge Merloni del 1994) sono compensi previsti per attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Nell'attuale testo del codice l'incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, com'era nella previgente disciplina ma è destinato ad attività tecniche relative alla programmazione e ad altre attività fra cui la verifica dei progetti, la direzione lavori e il collaudo, tutte attività elencate «tassativamente, cosa che si deduce all'uso dell'avverbio esclusivamente», ha precisato la Corte. Trattandosi, inoltre, di disposizione «di stretta interpretazione in quanto derogatoria al generale principio dell'onnicomprensività della retribuzione», che menziona unicamente gli «appalti di lavori, servizi e forniture», per la Corte sembrerebbero esclusi gli altri contratti pubblici.
 
Nella delibera si rammenta che la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è disciplinata dall'art. 187 del Codice, si colloca nella parte IV, dedicata ai contratti di partenariato pubblico privato e contraente generale, ai quali, per la previsione di cui all'art. 179: «si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili», non quindi il 113.
Oltre al dato letterale la Corte ha evidenziato anche un ulteriore elemento ostativo riferibile alla mancanza di uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.
 
In base a queste considerazioni la delibera ha concluso che il quadro normativo attualmente vigente non consenta di riconoscere legittimamente detti incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale del comune per la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità.
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