06/03/2020 - Nuove Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa": il potenziamento del lavoro agile
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Nuove Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa": il potenziamento del lavoro agile
di Mauro Alovisio - Avvocato
Il Ministero per la pubblica amministrazione attraverso una specifica circolare interviene sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in termini di elasticità e flessibilità alla luce della progressiva digitalizzazione della società contemporanea, delle sfide che sorgono a seguito dei cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, da situazioni emergenziali connesse alla salute pubblica.
Il sopra citato intervento ha il pregio di stimolare un ripensamento generale delle modalità della prestazione lavorativa al fine di aumentarne l'efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo, così, al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.
La finalità della circolare è fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
La circolare illustra l'attuale quadro normativo in materia che prevede per le pubbliche amministrazioni apposite misure che, anche al fine di verificare gli effetti delle politiche pubbliche, richiedono un apposito monitoraggio. Approfondisce la disciplina per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
La circolare richiama l'art. 14, L. 7 agosto 2015, n. 124 che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
La circolare sottolinea come la sopra citata disposizione preveda che l'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscano oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche, inoltre, adeguano i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
La circolare richiama la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che ha introdotto specifiche misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato e ha definito il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La circolare ha il pregio anche di illustrare le recenti interventi in materia di lavoro agile connessi all'emergenza corona virus. La circolare sottolinea, come il recente D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", abbia sancito il superamento dell'attuale regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura, ora, opera a regime (v. articolo 14, L. n. 124 del 2015 come novellato dal decreto).
La circolare evidenzia come le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, siano altresì richiamate nella direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1, D.L. n. 6 del 2020" in cui tra l'altro le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
La circolare richiama l'attenzione sul fatto che anche nel D.P.C.M. del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) siano state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.
La direttiva approfondisce con un approccio pragmatico anche il profilo delle misure e degli strumenti di cui si possono avvalere le amministrazioni e i dipendenti nell'ottica di incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa.
La direttiva descrive la visione della ministra: il ricorso via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro.
La direttiva richiama l'attenzione della amministrazioni sull'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti e sul ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference).
La direttiva rappresenta che allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, nel citato D.L. 2 marzo 2020, n. 9 sono previste misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l'acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
Uno degli aspetti più innovativi della direttiva è costituita dalla previsione della possibilità del/la dipendente di utilizzare durante il telelavoro o lo smart working i propri dispositivi elettronici.
Tale possibilità viene prevista nel caso di indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione: si tratta di un intervento importante al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e del telelavoro: le amministrazioni sovente non hanno dotazioni informatiche o personale per coprire i servizi di assistenza informatica per tutti i dipendenti che fanno richiesta di fruire del lavoro agile o del telelavoro. Le amministrazioni potranno attivarsi per proporre convenzioni per acquisto di device da parte dei dipendenti con sconti o agevolazioni.
L'intervento della direttiva su possibilità di ricorso a device personali è coerente con la previsione dell'art. 12, comma 3-bis del Codice di Amministrazione Digitale ad oggetto: "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa". Il sopra citato articolo prevede che le amministrazioni favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.
La direttiva richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'obbligo di garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.
Risulta pertanto fondamentale che gli enti adottino e aggiornino policy in materia di sicurezza informatica e sull'utilizzo dei device con il coinvolgimento del Responsabile della Transizione digitale e del Responsabile per la protezione dei dati personali.
La direttiva richiede inoltre alle amministrazioni di attivare un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
La direttiva sottolinea l'importanza dell'attività di monitoraggio delle amministrazioni pubbliche sulla valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti.
La Ministra richiama, in materia, la precedente direttiva n. 3 del 2017, che prevede che le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione delle misure in argomento, anche avvalendosi della collaborazione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e degli Organismi indipendente di valutazione della performance (OIV) secondo le rispettive competenze.
La direttiva n. 3 del 2017 prevede che le amministrazioni, tramite apposito atto di ricognizione interna, individuano le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire, a regime, ad almeno il 10 per cento del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di tali modalità.
La nuova direttiva ritiene auspicabile che, in esito al monitoraggio, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, verifichino la sostenibilità organizzativa per l'ampliamento della percentuale di personale che può avvalersi delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui in particolare il lavoro agile, anche ricorrendo alle misure di incentivazione sopra descritte.
La direttiva indica una prima scadenza per le pubbliche amministrazioni: entro il termine di sei mesi.
Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate.
La direttiva specifica che il monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato a verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine di eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disciplina di riferimento e sulla direttiva n. 3 del 2017.
La direttiva in esame è importante in quanto accompagna le amministrazioni verso il lavoro agile in modo deciso e e graduale al fine di superarla fase volontaria di sperimentazione di singoli virtuosi progetti in materia di smart working nell'ottica di garantire sia la continuità e la qualità dei servizi sia la conciliazione fra i tempi di lavoro e di vita. Il lavoro agile implica una complessa riorganizzazione dei processi ed un nuovo modo di lavorare per progetti e obiettivi ma costituisce un'opportunità straordinaria di crescita delle competenze delle persone e dell'intera organizzazione.
La direttiva richiama, a riguardo, l'art. 14, L. 7 agosto 2015 n. 124 che prevede che le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.