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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Marzo / 06/03/2020 - Il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego è subordinato all’osservanza del principio della leale collaborazione.

06/03/2020 - Il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego è subordinato all’osservanza del principio della leale collaborazione.

tratto da banchedati.corteconti.it
Il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego è subordinato all’osservanza del principio della leale collaborazione.
 
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Deliberazione n. 18/2020/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA
composta dai magistrati:
dott. Marco Pieroni presidente (relatore)
dott. Massimo Romano consigliere
dott. Tiziano Tessaro consigliere
dott.ssa Khelena Nikifarava referendario
Adunanza del 22 gennaio 2020
Richiesta di parere del Comune di Sassuolo (MO)
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.9/ SEZAUT/2009/INPR;
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;
Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Sassuolo in data 21 ottobre 2019;
Vista la nota di sintesi del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Regione Emilia-Romagna del 28 novembre 2019;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 6 del 21 gennaio 2020, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;
Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Pieroni;
Fatto
Il Sindaco del Comune di Sassuolo ha formulato richiesta di parere, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, circa il permanere o meno dell’obbligo di sostenere gli oneri a carico del Comune per il funzionamento del centro per l’impiego in virtù dell’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 23/12/1997 n. 469.
Diritto
 
1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere
1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che
costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di norma
tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province
e città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia
di contabilità pubblica.
Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità
soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del
quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza,
mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o
di diverso ordine giurisdizionale).
1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto
sottoscritta dal Sindaco del Comune.
1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez.
riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n.
3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto del
quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.
Nella specie detto requisito deve ritenersi sussistente tenuto conto che la
richiesta di parere concerne il rispetto di norme dello Stato che si riflettono sulla
spesa posta a carico dei comuni.
La richiesta di parere presenta, altresì, il carattere della generalità e
dell’astrattezza, giacché consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di
altri enti, qualora insorgesse un’analoga questione.
 
2. Quanto al merito, il primo quesito va risolto come segue.
2.1. Va anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento.
2.1.1. In particolare, la legge n. 56/871 istituiva all’art. 1 le sezioni
circoscrizionali per l’impiego con il compito di esercitare - fra l’altro - le funzioni
relative al servizio di collocamento; la determinazione delle sezioni circoscrizionali
spettava al Ministero del lavoro, il quale ne definiva gli ambiti territoriali; in base
all’art. 3 sopra citato, il Comune - sede della sezione circoscrizionale - doveva
fornire i locali necessari per il funzionamento delle medesime sezioni, mentre gli
altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale erano tenuti a
partecipare pro quota agli oneri logistici e finanziari sostenuti secondo accordi
stabiliti dai medesimi enti locali. La legge n. 56/87, divenuta incompatibile con la
disciplina sopravvenuta in materia di politiche attive del lavoro, è stata poi
abrogata dall’art. 8 del decreto legislativo n. 297/2002 (con decorrenza dal
30.01.2003), fatta eccezione per alcune disposizioni tra cui, in particolare, quella
che nella specie interessa. Infatti, a seguito del conferimento alle regioni di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge
n. 59/97, il decreto legislativo n. 469/1997 prevedeva, quale principio direttivo
per l’adozione della successiva normativa regionale, l’attribuzione alle province di
compiti specifici tra cui, in particolare, quelli legati al servizio di collocamento;
funzioni e compiti che dovevano essere gestiti ed erogati da parte delle Province
tramite apposite strutture denominate “centri per l’impiego”. A tal fine, l’art. 4,
comma 2, del decreto sopra citato disponeva che: “Le province individuano
adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1” e
1 “I Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni” (art. 3 della legge n. 56/87).
disponeva, altresì, l’applicazione dell' articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio
1987, n. 56, ancora vigente, anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle stesse
amministrazioni provinciali.
Successivamente, il legislatore nazionale ha posto in essere un ulteriore
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive
con la legge n. 184/2014, che all’art. 1, comma 4, lettera u), ha disposto il
mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di
programmazione delle politiche attive del lavoro; con il d.lgs. n. 150/2015, i centri
per l’impiego sono diventati a tutti gli effetti uffici “regionali”, posto che l’articolo
18 del decreto in parola stabilisce che “Allo scopo di costruire i percorsi più
adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei
disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività [...]” e che
l’articolo 34 del d.lgs. n. 150/2015 ha abrogato espressamente il d.lgs. n.
469/1997, che prevedeva l’attribuzione alle province, tramite legge regionale,
dell’organizzazione amministrativa e delle modalità di esercizio delle funzioni e
dei compiti in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e politiche formative
(cfr., Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia n. 276/20192), ivi compreso l’art. 4
sopra citato che estendeva l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 56/87 ai Centri
per l’impiego istituiti dalle Province.
Di qui l’oggetto dell’odierna richiesta di parere del Comune di Sassuolo
diretta a conoscere se, posta l’abrogazione espressa della norma (art. 4 cit.), che
estendeva l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 56/87 ai Centri per l’impiego,
tale ultima norma – riguardante, come detto, la partecipazione dei comuni agli
oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali per l’impiego - possa/debba
considerarsi ancora vigente ovvero implicitamente abrogata.
2.1.2. Come correttamente evidenziato dal CAL, nella nota di sintesi in
atti, le politiche attive del lavoro e dei servizi per l’impiego rientrano, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione nella materia, di legislazione
concorrente tra lo Stato e le Regioni, “tutela e sicurezza del lavoro”.
A livello di legislazione statale, occorre muovere dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni) che identifica, all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle
province. La medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e
le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali
diverse da quelle di cui al comma 85" e, in tale ultima categoria, ricadono proprio
le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego.
Con riferimento a tali funzioni e compiti, l'Accordo tra il Governo e le
Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1,
comma 91, della citata legge n. 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti
di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del
lavoro, introdotta dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di
lavoro) e dai relativi decreti legislativi attuativi; la medesima legge n. 183/2014,
nel prevedere all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, stabilisce, in particolare, all'articolo 1,
comma 4, lettera u), il mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro; il successivo decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede, all'art. 15, commi 1-
4, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata,
un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato, fra gli altri, di fondi nazionali e
regionali nonché che, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipuli, con ogni regione e con le province autonome
di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
In data 30 luglio 2015 è stato siglato nella Conferenza permanente Stato
Regioni e Province autonome l'Accordo quadro (valevole per le annualità 2015 e
2016) tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
gestire la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze di comune
accordo e in leale collaborazione. In particolare, con tale Accordo, il Governo e le
regioni si sono impegnate a garantire, nella fase di transizione, la continuità di
funzionamento dei Centri per l'impiego e del personale in essi impiegato,
convenendo che alle regioni sarebbe spettata la gestione operativa delle politiche
attive e la responsabilità dei CPI.
Le parti si impegnavano altresì a definire una cornice di indirizzo unitario
attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e ciascuna regione.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge n. 56 del 2014, con
la l.r. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ha dettato,
subordinatamente all’emanazione della disciplina statale attuativa della legge 10
dicembre 2014, n. 183, le prime disposizioni per la riforma del sistema regionale
dei servizi per il lavoro, tra le quali, in particolare, gli artt. 52 “Prime disposizioni
per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di
prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e
54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia
regionale per il lavoro”.
Più nel dettaglio, l’art. 52 prevede l’assunzione da parte della Regione delle
competenze dei centri per l’impiego attraverso l’organizzazione di un modello a
rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro,
fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione
di soggetti pubblici e privati. Il medesimo articolo dispone poi l’istituzione
dell’Agenzia regionale per il lavoro, la quale, ai sensi del successivo articolo 54, è
definita quale ente regionale dotato di autonomia tecnico operativa,
amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniale, organizzativa, con il compito,
fra gli altri, di esercitare le funzioni di programmazione e attuazione
amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro (art. 32-bis della
legge regionale n. 17/05). Per il raggiungimento di tali finalità l’Agenzia dispone
di mezzi finanziari della Regione nonché di contributi provenienti da soggetti
privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali (oltre a donazioni,
eredità, legati.). Tali disposizioni sopravvenute modificano la disciplina regionale
in materia contenuta nella legge regionale n. 17/05, e s.m.i. che reca “Norme per
la promozione dell’occupazione, della qualità sicurezza e regolarità del lavoro” cui
si rinvia per quanto occorrer possa.
Ebbene, il d.lgs. n. 150/2015, nel dare avvio al processo di trasferimento
alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, ha definito agli articoli
11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, prevedendo – in
particolare - all'art. 11, comma 1, che tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i
rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per
l'impiego; di conseguenza in data 26/11/2015 (Rep. PG. 2015/846996) è stata
sottoscritta tra le parti la convenzione per la regolazione dei rapporti per la
gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'Accordo quadro in
materia di politiche attive per il lavoro del 30/7/2015, approvato dalla Giunta
regionale con delibera n. 1606 del 26/10/2015.
In particolare, in base a quanto si legge nella predetta convenzione
bilaterale, alla Regione Emilia-Romagna restano assegnate le competenze in
materia di programmazione di politiche attive del lavoro (strategia regionale per
l’occupazione, accreditamento enti di formazione […]) nonché la competenza in
materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei CPI
secondo le modalità sancite dal successivo art. 2, il quale prevede che “ in
attuazione della presente convenzione la Regione potrà sottoscrivere [...]
apposite convenzioni con la Città metropolitana e con gli enti di area vasta per
disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi
per l’impiego [...]”.
In attuazione di ciò, la Regione ha poi stipulato, per la gestione dei servizi
per l'impiego, apposite convenzioni con l’Agenzia regionale per il lavoro, la Città
metropolitana di Bologna e le province. In particolare, la convenzione sottoscritta
il 29 luglio 2016, prorogata con successivi atti fino al 30 giugno 2018, mira a
garantire la funzionalità dei servizi per l’impiego e l’erogazione delle misure di
politica attiva, in attuazione del decreto legislativo n. 150/2015. Essa disciplina,
in particolare, nella fase transitoria, i rapporti intercorrenti tra Regione-Agenzia e
province/Città metropolitana a seguito della citata legge regionale n. 13/2015,
con particolare riferimento alle modalità di impiego del personale degli enti di
area vasta utilizzato nei servizi per l’impiego.
2.1.3. Attualmente vige la Convenzione tra la Regione, le province e la
Città metropolitana di Bologna di cui alla DGR n. 807 del 28/05/2018, prot.
LV/2018/0022062 del 14/06/2018, la cui scadenza, inizialmente fissata al
31/12/2019, è stata prorogata di ulteriori due anni mediante DGR n. 2009 del
11/11/2019.
Tale convenzione ha ad oggetto la disciplina e le misure organizzative atte
a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l’impiego a seguito del
trasferimento all’Agenzia del personale delle province/Città metropolitana a
decorrere dall’1.06.2018.
In particolare, essa reca le disposizioni relative alle modalità di gestione
dei servizi per l’impiego, prevedendo che l’Agenzia regionale per il lavoro,
attraverso le risorse trasferite all’Agenzia dalla stessa Regione, provveda al
rimborso alle province/Città metropolitana di Bologna degli oneri relativi alla fase
transitoria. Con specifico riguardo al regime dettato per i beni immobili utilizzati
dal personale addetto ai servizi per l’impiego, rilevano, in particolare, gli articoli
5 e 6 della Convenzione.
La disciplina ivi contenuta, finalizzata a garantire la continuità delle attività
connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro, può riassumersi come segue:
- le province e la città metropolitana di Bologna concedono in comodato
d’uso o in concessione gratuita gli immobili di proprietà utilizzati dall’Agenzia (art.
5, primo comma, della Convenzione) e sono chiamate a farsi carico delle spese e
degli oneri di funzionamento di tali sedi (utenze, forniture, tributi, canoni, ecc.),
fino al subentro dell’Agenzia nei rispettivi contratti (art. 5, secondo comma) e
salvo rimborso ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione;
- gli stessi enti provinciali e metropolitano sono chiamati, altresì, a farsi
carico, fino al subentro dell’Agenzia e salvo rimborso, dei costi di funzionamento
delle sedi dei centri per l’impiego messe a disposizione dei Comuni ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 56 del 1987 (art. 6, primo comma);
- le province e la città metropolitana di Bologna assicurano la continuità
dei servizi, delle forniture e di quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività
lavorativa anche presso le sedi dei Centri per l’impiego messe a disposizione dai
comuni ai sensi dell’art. 3 legge n. 56/10987 e del d.lgs. n. 469/1997, fino a
diverse intese con l’Agenzia (art. 6, terzo comma)
- il successivo articolo 9 della citata Convenzione disciplina il rimborso
forfetario delle spese e degli oneri sostenuti ai sensi della convenzione,
comprendendovi, fra le altre, tutte le spese relative all’utilizzo a qualsiasi titolo
dei beni mobili e immobili, tasse, imposte, tributi, utenze.
 
3. Tutto ciò premesso, deve ritenersi la perdurante vigenza dell’art. 3
della legge n. 56/1987, anche a seguito dell’avvenuta abrogazione del d.lgs. n.
469/1997.
In tal senso, si è espressa anche l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL), tramite nota del 27/7/2017 trasmessa al coordinamento tecnico
della IX Commissione “Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca” della Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
Secondo la nota in esame, siffatta interpretazione “si pone in linea con la
volontà del legislatore”, il quale, pur essendo intervenuto in maniera incisiva sulla
legge n. 56/1987 tramite il d.lgs. n. 297/2002, non ha abrogato l’articolo 3 sopra
citato.
A conferma di tale interpretazione, la stessa Agenzia rileva che il citato
“d.lgs. 297/2002 […] è successivo sia al d.lgs. 469/1997, sia alle modifiche
apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3/2001, con
la conseguenza che il Legislatore ha fatto una scelta a monte sulla sussistenza
dell’obbligo previsto dall’articolo 3 della legge 56/1987, a prescindere dalle
competenze legislative, gestionali e amministrative, in materia di servizi per il
lavoro”. Infine, essa evidenzia come l’interpretazione adottata si ponga “in
coerenza con il principio di leale collaborazione tra enti, tenuto particolarmente
conto che i servizi erogati dai centri per l’impiego costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale”.
La perdurante vigenza dell’articolo 3 della legge n. 56/1987
nell’ordinamento statale trova anche riscontro anche nella prassi applicativa, ove
si consideri che risultano, anche di recente (2018), stipulate convenzioni che, a
fronte dell’impegno del Comune a fornire i locali per lo svolgimento delle attività
del Centro per l’impiego e dell’Agenzia ad erogare presso la medesima sede le
attività di competenza, disciplinano la ripartizione degli oneri e delle spese relative
tra il Comune stesso e l’Agenzia per il lavoro, ponendo - in alcuni casi - a carico
del primo (Comune) il pagamento del canone di locazione qualora l’immobile non
sia di proprietà del Comune nonché eventuali interventi di manutenzione qualora
necessari, in accordo con l’Agenzia, per il migliore espletamento delle attività, e
ponendo a carico del secondo (Agenzia regionale per il lavoro), sempre a titolo
esemplificativo, le spese relative alle utenze, alle pulizie dei locali e la tassa dei
rifiuti.
Nel senso di ritenere tuttora vigente la norma qui in commento si pone
anche la prassi seguita da altre Regioni2.
 
4. Alla luce di quanto precede deve dunque ritenersi la perdurante vigenza
dell’articolo 3 della legge n. 56/1987.
Peraltro, in considerazione dell’illustrato mutato quadro normativo
riferimento, il coinvolgimento dei comuni nella partecipazione alle spese e agli
oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego dovrà essere regolato in base
al principio di leale collaborazione e cioè su base consensuale, come peraltro è
possibile desumere dalla formulazione della citata Convenzione tra la Regione, le
province e la Città metropolitana di Bologna di cui alla DGR n. 807 del
2 Cfr. delibera 29 aprile 2016, n. 377 della Giunta regionale della Liguria recante “Approvazione dello schema di Convenzione con gli Enti di area vasta in attuazione dell'articolo 2 della convenzione con il Ministero del lavoro, approvata con DGR 115/2015 per la gestione dei servizi per il lavoro ex d.lgs. n. 150/2015” : in particolare, nello schema di convenzione approvato si legge che “le parti si danno reciprocamente atto dell'attuale vigenza dell'articolo 3 della legge n. 56/1987 che pone in capo alle amministrazioni comunali l'obbligo di fornire i locali per le sedi dei Centri per l'Impiego[…]”.
28/05/2018, prot. LV/2018/0022062 del 14/06/2018, che, all’art. 9 della
Convenzione medesima, in ordine al coinvolgimento delle province e della Città
metropolitana di Bologna nel concorso alle spese e agli oneri per il funzionamento
dei centri per l’impiego, detta, in ossequio al criterio della partecipazione, una
specifica disciplina circa il “Rimborso spese e oneri”, in base alla quale è previsto,
per l’accollo (anche a carico degli immobili messi a disposizione dei comuni3) di
dette spese ed oneri, alternativamente, “un rimborso forfetario” ovvero un
rimborso degli oneri gestionali risultanti dalla presentazione della
“documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti”.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna
esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in
motivazione.
DISPONE
- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata –
al Sindaco del Comune di Sassuolo e al Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione
regionale di controllo.
Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet
istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 22 gennaio 2020.
3 “9) Rimborso spese e oneri. In caso di personale dell’Agenzia operante in sedi di proprietà delle Province e della Città metropolitana o da queste locate fino al subentro dell’Agenzia messi a disposizione dai Comuni e che utilizza servizi e beni strumentali di dette Amministrazioni, l’Agenzia riconosce un rimborso forfetario pari al 15% del costo complessivo del personale operante nelle sedi, composto da retribuzione ed oneri riflessi. Il personale da prendere a riferimento sarà quello operante nell’anno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i collaboratori esterni. In alternativa al rimborso forfetario, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono optare per il rimborso con le modalità di cui al precedente punto 3) e cioè dietro presentazione della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti. S’intendono comprese nel rimborso forfetario tutte le spese relative all’utilizzo, a qualsiasi titolo, dei beni mobili ed immobili, tasse, imposte o tributi, contributi, servizi, forniture, materiali di consumo, spese postali, utenze, assicurazioni, programmi informatici, noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza e la manutenzione ordinaria, pulizie ordinarie, funzione di Responsabile protezione e sicurezza dati informatici (salvo motivato impedimento), temporaneo mantenimento delle pagine web dedicate ai Servizi per il Lavoro e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dal rimborso forfetario vengono detratte le spese assunte a proprio carico dall’Agenzia rientranti nelle tipologie di spesa previste per il rimborso previa comunicazione preventiva e verifica di tali spese in contraddittorio con l’Ente territoriale”.
 
 
11
Il presidente e relatore
f.to (Marco Pieroni)
Depositata in segreteria il 7 febbraio 2020
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman