03/03/2020 - Incompatibilità di un amministratore locale
tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Incompatibilità di un amministratore locale
Oggetto |
Incompatibilità di un amministratore locale
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Massima
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Nei confronti dell’assessore di uno dei comuni facenti parte di un’UTI che venisse assunto alle dipendenze dell’Unione medesima, soltanto qualora tale soggetto fosse componente degli organi di governo della stessa sussisterebbe la causa di incompatibilità di cui al combinato disposto degli articoli 60 comma 1, n. 7), e 63, comma 1, n. 7), TUEL, secondo cui è ineleggibile/incompatibile l’amministratore locale che sia dipendente del comune medesimo.
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Funzionario istruttore
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BARBARA RIBIS
barbara.ribis@regione.fvg.it |
Parere espresso da
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Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
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Testo completo del parere
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L’Unione territoriale intercomunale (UTI) chiede un parere in merito all’esistenza di una causa di incompatibilità per l’assessore di uno dei comuni facenti parte dell’UTI medesima qualora lo stesso venisse assunto alle dipendenze dell’Unione.
Preliminarmente si sottolinea che l’articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 prevede che all’Unione territoriale intercomunale si applichino “i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”. Il comma 4 del citato articolo 32 stabilisce che all’unione si applicano, in quanto compatibili e non derogati con altre disposizioni di legge, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori. Pertanto, in base a tale ultimo richiamo, le norme contemplate nel D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli articoli 60 e 63 del medesimo decreto, in quanto compatibili e non derogate nei termini sopra indicati, devono ritenersi applicabili anche con riferimento alle unioni di comuni. Premesso quanto sopra, si ritiene debba essere preso in considerazione l’articolo 60 comma 1, num. 7), TUEL, in combinato disposto con l’articolo 63, comma 1, num. 7), TUEL secondo cui è ineleggibile/incompatibile l’amministratore locale che sia dipendente del comune medesimo. Quanto alla fattispecie in riferimento seguirebbe l’insorgenza dell’indicata causa di incompatibilità nel caso in cui il medesimo soggetto fosse dipendente dell’unione di comuni e, nel contempo, componente degli organi di governo della stessa. A tale ultimo riguardo necessita segnalare che sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e, qualora istituito, l’Ufficio di presidenza[1]. Quanto all’assemblea essa è costituita da tutti i sindaci dei comuni aderenti a ciascuna Unione e, solo nel caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea o nel caso di incompatibilità, questi possono delegare un assessore a rappresentarli.[2] Con riferimento al caso in esame segue che la causa di incompatibilità sopra citata verrebbe in rilievo solo nel caso in cui l’assessore divenisse componente dell’assemblea dell’UTI. Analoghe considerazioni possono compiersi avuto riguardo all’Ufficio di presidenza: la causa di incompatibilità in esame sorgerebbe nei confronti dell’assessore qualora lo stesso fosse componente di tale organo di governo. Non si prende, invece, in considerazione la figura giuridica del Presidente non potendo l’assessore ricoprire detto ruolo.[3] Da ultimo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1[4] sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna”. Da tale data, pertanto, affinché non si realizzi la causa di incompatibilità sopra esaminata, necessiterà valutare che l’indicato assessore, mantenendo l’attività lavorativa alle dipendenze della costituita Comunità di montagna, non entri a far parte di alcun organo di governo della stessa.[5] -------------------------------------------------------------------------------- [1] Si veda l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 26/2014 il quale recita: “1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e l’organo di revisione. 2. Lo statuto delle Unioni può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione”. [2] Precisamente l’articolo 13, comma 6, della legge regionale 26/2014 recita, al riguardo: “In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.” [3] Il Presidente, infatti, è un sindaco (articolo 14, comma 1, della legge regionale 24/2016 secondo cui: “Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti”). [4] Si tratta delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002. [5] Circa l’applicabilità agli organi politici della Comunità delle norme dettate dal TUEL sullo status degli amministratori locali si rileva che l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 21/2019 in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1, della legge regionale medesima prevede che alle Comunità di montagna “si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni”. |