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03/03/2020 - Documentazione antimafia e concessione in uso di immobili per contratti di concessione in uso di immobili comunali

tratto da risponde.leggiditalia.it
Documentazione antimafia e concessione in uso di immobili per contratti di concessione in uso di immobili comunali
Documentazione antimafia e concessione in uso di immobili per contratti di concessione in uso di immobili comunali (demaniali e indisponibili) attivi, ossia che prevedano la riscossione di un canone da parte del comune di importo complessivo per tutta la durata del contratto superiore a 150.000EUR, è necessario acquisire la documentazione antimafia? Se sì quale? Più in generale la normativa antimafia si applica ad altre fattispecie del patrimonio immobiliare? Ossia nel caso anche il comune acquisisca in locazione passiva o ceda in locazione attiva immobili, o nel caso di acquisti e alienazioni di immobili. Non mi pare ci siano indicazioni normative in merito a queste ultime fattispecie, mentre ho il dubbio che si applichi il codice antimafia al primo caso.
a cura di Massimiliano Alesio
 
L'avanzato quesito riguarda la non facile individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina antimafia, ora contenuta nel "Codice Antimafia", approvato con il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oggetto di più che numerose modificazioni. Si chiede di sapere se la disciplina in questione trovi applicazione anche nei seguenti contratti e rapporti: - concessioni di beni (demaniali e patrimoniali indisponibili) comunali; - locazioni attive e passive; - acquisti ed alienazioni di beni immobili.
Occorre, preliminarmente, porre in essere un'importante avvertenza, invero non di immediata percezione nel tessuto normativo del predetto Codice. Precisamente, l'ambito di applicazione della documentazione antimafia presenta degli insiemi non del tutto coincidenti, a seconda che si prendano in considerazione gli obblighi di acquisizione in capo alle Amministrazioni o la sfera oggettiva, su cui possono vertere gli accertamenti antimafia, anche a prescindere dai suddetti obblighi. Sono inoltre presenti una serie di variabili che determinano discipline di specie a partire dalla natura del contratto (lavori, servizi, forniture) o dalla sua importanza (grandi opere) o dal tipo di attività (attività a rischio).
Orbene, effettuata questa necessaria precisazione, occorre immediatamente esaminare l'importante art. 83 del Codice, il quale disciplina, appunto, l'ambito di applicazione della documentazione antimafia. Al comma 1, si prevede che la documentazione antimafia trova applicazione nei riguardi dei contratti di "appalto", di "concessioni di lavori o di servizi pubblici" e dei "provvedimenti indicati nell'articolo 67". Siffatti provvedimenti risultano essere i seguenti:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
Il comma 2 estende la disciplina antimafia anche alla figura del "contraente generale". Il successivo comma 3 stabilisce, invece, i casi in cui la disciplina in esame NON trova applicazione. Fra questi casi, giova evidenziare la fattispecie, di cui alla lettera "e", cioè i provvedimenti, gli atti ed i contratti, il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Sulla base dell'illustrata normativa, appare possibile, tenendo conto della farraginosità e non immediata chiarezza della medesima, affermare quanto segue: la disciplina antimafia:
Trova applicazione in relazione alle concessioni di beni (demaniali e patrimoniali indisponibili) comunali, se il valore complessivo supera la somma di EUR 150.000,00. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 84 del Codice Antimafia, la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (comma 2). L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese. La giurisprudenza amministrativa ben distingue fra le due figure, affermando quanto segue: "L'informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. Ai fini dell'interdittiva antimafia il Prefetto può e deve basarsi su fatti ed episodi i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurino un quadro indiziario univoco e concordante avente valore sintomatico del pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa esaminata (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 25 giugno 2018, n. 910). Nella concreta fattispecie, essendosi in presenza di concessioni di beni, occorre utilizzare lo strumento della "comunicazione antimafia".
NON trova applicazione in relazione alle:
- locazioni attive e passive;
- acquisti ed alienazioni di beni immobili.
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