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02/03/2020 - Quote di riserva L. 12 marzo 1999, n. 68

tratto da risponde.leggiditalia.it
Quote di riserva L. 12 marzo 1999, n. 68
Oggetto: Quote di riserva L. 12 marzo 1999, n. 68_Equiparazione. Si chiede se un'amministrazione , con numero di lavoratori occupati da 36 a 50, non avendo più l'obbligo della quota d'obbligo sulle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 12 marzo 1999, n. 68, può procedere ad equiparare la categoria protetta in esubero in questa categoria con la categoria protetta ex art. 1, L. 12 marzo 1999, n. 68 per coprire la quota d'obbligo in questa categoria.
a cura di Federico Gavioli
 
L'art. 1L. 12 marzo 1999, n. 68, individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati dal successivo articolo 3 e con le modalità previste dagli artt. 7, 11 e 16 della stessa legge.
Così come chiarito dalla Circ. 21 novembre 2013 n. 5 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell'art. 7, comma 6D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (L. 30 ottobre 2013, n. 125) le "assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4L. 12 marzo 1999, n. 68".
L'art. 18, comma 2L. 12 marzo 1999, n. 68, nella versione vigente dispone che "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione".
La domanda del gentile lettore pone un problema più che legittimo; nella normativa e nella documentazione di prassi consultata, per la verità non di semplice interpretazione, non sono prese in considerazione le casistiche come quelle oggetto del presente commento. Tuttavia, dalla lettura delle varie disposizioni, in via interpretativa, parrebbe potersi trarre che il ragionamento del gentile lettore abbia margine per essere ritenuto corretto.
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