02/03/2020 - Polizia municipale: sono soggetti ad Iva i servizi erogati su richiesta di privati per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico interesse ?
tratto da entilocali-online.it
Polizia municipale: sono soggetti ad Iva i servizi erogati su richiesta di privati per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico interesse ?
28 Feb, 2020
Il testo del quesito:
“Per i servizi di cui all’art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia municipale viene richiesto il pagamento di una tariffa calcolata come segue:
– Personale: tariffa oraria contrattuale per ogni ora o frazione di ora in ragione del servizio feriale diurno, festivo diurno, straordinario, maggiorato del 50% per le grandi festività (Natale, Pasqua…);
– Spese veicoli: tariffe Aci al chilometro con minimo di Euro 5,08.
Sono da considerare corrispettivi da assoggettare ad Iva ?”.
La risposta dei ns. esperti.
L’art. 32 del Regolamento comunale in questione dispone quanto segue:
“(Servizi a richiesta di privati)
1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i seguenti servizi a richiesta di Enti non statali e di privati:
a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
b) i servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l’obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant’altro dovuto al Comune per l’esecuzione del servizio.”
La richiamata norma regolamentare ben argomenta a ns. avviso, seppur in modo molto sintetico, la necessità di considerare soggette ad Iva le prestazioni in esame, in quanto esclude espressamente la prevalente finalità pubblica e colloca quindi tali prestazioni in un potenziale mercato concorrenziale privatistico, ragion per cui il non assoggettamento ad Iva delle stesse da parte del Comune potrebbe generare “distorsioni di concorrenza” (secondo le indicazioni comunitarie riprese dall’Agenzia delle Entrate in diverse prassi) rispetto a medesimi servizi forniti da imprese private.
Riteniamo dunque che il Comune debba prudenzialmente considerare rilevante Iva il servizio, con aliquota Iva ordinaria del 22%, escludendo ovviamente quei casi in cui prevale invece l’interesse pubblico, meglio se regolamentati in modo chiaro dal Regolamento stesso.
di Alessio Tavanti e Francesco Vegni