02/03/2020 - Equo compenso agli organi di controllo nelle società a partecipazione pubblica
tratto da Azienditalia 3/2020
Equo compenso agli organi di controllo nelle società a partecipazione pubblica
di Ulderico Izzo - Dirigente Responsabile f.f. S.S.N. - Area Economico Finanziaria, revisore dei conti in enti locali, componente O.I.V. in Enti locali, formatore in enti locali e in società partecipate
Le Pubbliche Amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello in questione), sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti. Detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili (pena la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali, abolite dal cosiddetto “decreto Bersani”), ma costituiscono un criterio orientativo per la determinazione del compenso. In altri termini, non è esclusa, in via di principio, la possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga ai parametri di liquidazione indicati nei citati decreti ministeriali.