02/03/2020 - Coronavirus: sospensione adempimenti e versamenti tributari
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Coronavirus: sospensione adempimenti e versamenti tributari
Il MEF con il decreto 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020) ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).
Sospensione versamenti e adempimenti: persone fisiche
E' stabilito che nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e nel Comune di Vò (Regione Veneto), di cui all'allegato 1) al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (GU n. 45 del 23 febbraio 2020), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di riscossione previsti dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Sospensione versamenti e adempimenti: soggetti diversi dalle persone fisiche
E' stabilito che nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio nel territorio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e nel Comune di Vò (Regione Veneto), di cui all'allegato 1) al DPCM 23 febbraio 2020 (GU n. 45 del 23 febbraio 2020), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di riscossione previsti dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Ritenute fiscali: sospensione ritenute
I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni innanzi visti, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione e cioè tra 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
La sospensione si applica alle ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (trattasi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Ripresa adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione(entro aprile 2020).
Applicazione disposizioni per eventi eccezionali
E' stabilito che alle disposizioni innanzi viste si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali di cui all'art. 12, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.