02/03/2020 - Commissioni elettorali: per il compenso al Segretario vige il Principio di onnicomprensività della retribuzione
tratto da entilocali-online.it
Commissioni elettorali: per il compenso al Segretario vige il Principio di onnicomprensività della retribuzione
28 Feb, 2020
Nella Delibera n. 321 del 7 novembre 2019 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante l’erogazione dei gettoni di presenza a favore di Segretario e Vice-Segretario delle Commissioni elettorali di cui all’art. 24 del Dpr. n. 223/1967. La Sezione chiarisce che costituisce Principio generale e non controverso il divieto di erogare compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile alla qualifica o a funzioni ed obblighi connessi alla loro posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o corrispondenti a mansioni rientranti negli ordinari compiti di servizio. Peraltro, la Sezione precisa che il Principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione costituisce un Principio valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi. Detto Principio di onnicomprensività impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici, e, in ogni caso, allorché ci si trovi al cospetto di un’attività che rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla. Ciò posto, ferma restando la distinzione tra le figure di “componente” e di “Segretario” delle Commissioni elettorali, la Sezione evidenzia che, pur non potendo essere quest’ultimo considerato “componente” – per i quali la normativa vigente prevede espressamente la gratuità dell’incarico – la Sezione ritiene che l’Ente Locale, al fine di non violare il Principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non dovrebbe corrispondere anche al dipendente chiamato a svolgere le attività di Segretario della Sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio”, a maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici. L’Ente dovrebbe piuttosto, nell’ambito della propria discrezionalità, evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate Commissioni e Sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all’ufficio ricoperto da determinati dipendenti.
In conclusione, per tutti i pubblici dipendenti (Dirigenti e non) che espletano un’attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e l’Amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge o di contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva.