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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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29/05/2020 - AranSegnalazioni n. 9/2020

da newsletter Aran

AranSegnalazioni n. 9/2020

Corte dei conti

Sezione Regionale Controllo Puglia deliberazione n. 37/2020
Enti locali – Assunzioni in esercizio provvisorio
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente alla possibilità di assumere personale in costanza di esercizio provvisorio, seppure siano state avviate ma non concluse nel corso del 2019 le prescritte procedure, hanno ribadito quanto già evidenziato con la recente deliberazione n. 28/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, secondo la quale: “in costanza di esercizio provvisorio, occorre rispettare il comma 5 dell’art. 163 TUEL, che consente di poter procedere all’assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all’assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi.”.

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Corte dei conti

Sezione Regionale Controllo Piemonte deliberazione n. 33/2020
Enti locali – Fondo incentivante Province
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili, si esprimono in relazione al fondo per le risorse decentrate del personale, ed in particolare sulla compatibilità della disciplina dettata da una specifica previsione del CCNL 21 maggio 2018 delle funzioni locali (all’art. 67) con la possibilità che le somme prelevate dal fondo incentivante per remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dal personale provinciale a esse adibito e rimborsate dalla Regione, possano essere considerate fonte di alimentazione per il suddetto fondo. Il Collegio nel precisare, che: “per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo (cfr., da ultimo, Sezione Regionale di Controllo Emilia- Romagna delibera n. 2/PAR/2019), l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN (art. 49 d. l.gs 165/2001) purtuttavia evidenzia che: “trattandosi in materia di computo o meno, rispetto al tetto di spesa per il personale della provincia, di costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni cd. ”delegate”, a loro volta, oggetto di rimborso da parte dell’Ente delegante” è importante ribadire ad ogni buon conto, in via generale, l’indirizzo espresso con la recente delibera n.72/2019/SRCPIE/PAR dalla Sezione, che “conformandosi all’avviso giurisprudenziale consolidato (v. ex multis, Sez. Lombardia delibera n. 281/2018/PAR), ha ritenuto, in primo luogo, come il principio della neutralità delle spese di personale, sostenute dalle province per le funzioni delegate, discenda dalla natura non fondamentale delle funzioni delegate”. Il Collegio richiama inoltre, a sostegno di tale orientamento, la Corte Costituzionale che ha affermato ripetutamente che in forza del principio di sussidiarietà nelle materie c.d. delegate, nell’ambito delle quali le Regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, “…sussiste l’obbligo da parte del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione” (cfr. ex multis, Corte costituzionale n. 10/2016, n. 272/2015, n.188/2015, n. 1/2014).

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