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28/05/2020 - Proventi del CDS quando sono esclusi dal “tetto di spesa”

tratto da self-entilocali.it
Marche, del. n. 3 – Proventi del CDS quando sono esclusi dal “tetto di spesa”
Pubblicato il 27 maggio 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se sia possibile stanziare risorse variabili, da destinare agli istituti di incentivazione del personale di polizia locale, escluse  dal tetto di spesa del salario accessorio  di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 per la quota eccedente le riscossione del precedente esercizio ma realizzate nell’esercizio corrente, e se in tale parte eccedente possano essere ricomprese  anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate in quello corrente.
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 3/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2020, hanno ritenuto, richiamando la disciplina vigente, ex art. 208, commi 4 e 5 del d.lgs.285/1992 e 56-quater del CCNL FL 21.05.2018 e la giurisprudenza formatasi in materia, che è esclusa dal tetto di spesa, imposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, soltanto la quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada (CDS), da destinare a incentivare il personale di polizia locale, eccedenti le riscossioni del precedente esercizio, ovvero soltanto la differenza tra le contravvenzioni riscosse nel precedente esercizio e quelle accertate e riscosse nell’esercizio successivo(Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 5/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 369/2019).
I magistrati contabili hanno precisato che la quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada può essere utilizzata a copertura dell’erogazione degli incentivi per il personale di polizia locale soltanto laddove siano effettivamente riscossi e non semplicemente accertati, onde evitare che entrate incerte possano essere poste a copertura di spese certe (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 334/2018).
La Corte dei Conti ha  ricordato che sono da escludere dal tetto di spesa,  imposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, gli incentivi al personale i cui finanziamenti non risultino imputabili ai capitoli di spesa  ordinariamente destinati al trattamento accessorio e tutte quelle ipotesi di incremento figurativo del salario accessorio senza costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente, in quanto i relativi oneri risulterebbero interamente posti a carico di soggetti terzi (Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 20/2017).
La magistratura contabile ha  ricordato altresì che per escludere risorse dal predetto tetto di spesa occorre valutare se le predette risorse siano destinate ad incentivare politiche di sviluppo della produttività individuale con incarichi particolari ed aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni,  che non incidano sugli equilibri di bilancio dell’ente  o che consentano di remunerare detti incarichi aggiuntivi  mediante l’impiego esclusivo di risorse vincolate etero-finanziate o autonome supplementari(Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 5/2019).
Infine, la presente Sezione, nella deliberazione in commento ha chiarito che:
-l’esclusione delle predette risorse dal tetto di spesa del salario accessorio non può operare anche  laddove la parte variabile del fondo venga implementata di una quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, ma incassate nel corso dell’esercizio corrente;
– nella parte eccedente le riscossioni effettivamente verificatesi non possono essere computati i proventi accertati nell’esercizio precedente ed incassati in quello corrente e né quelli derivanti dalla riscossione di ruoli provenienti da esercizi pregressi.
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