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27/05/2020 - Oltraggio a Pubblico Ufficiale: quando non è configurabile il reato?

tratto da lentepubblica.it
Oltraggio a Pubblico Ufficiale: quando non è configurabile il reato?
lentepubblica.it • 26 Maggio 2020
 
Una recente Sentenza della Cassazione, che farà discutere, ha stabilito i limiti delle casistiche relative al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Oltraggio a Pubblico Ufficiale: la Cassazione, con la Sentenza Sentenza n. 13688 ha circoscritto le casistiche relative a questa tipologia di reato.
Il caso giuridico così fa luce su quando ricorrono i presupposti per vedersi contestati i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
Ecco cosa ha stabilito la Cassazione.
Oltraggio a Pubblico Ufficiale: quando non sussiste il reato?
Nel caso specifico un uomo di Messina era stato fermato dai carabinieri che gli avevano contestato violazioni delle norme del Codice della strada. Dopo la comunicazione degli agenti del sequestro del motorino come conseguenza alle violazioni, sarebbe stata contestata come reato la seguente frase detta dall’imputato:
“mio padre è della Guardia di Finanza, voi non mi potete sequestrare … Ora lo faccio venire e vi faccio vedere io”
Così secondo gli inquirenti si trattava di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tuttavia, secondo i giudici della Cassazione, in questo caso non ci sarebbero i presupposti per qualificare questa condotta come reato.
Da un lato, infatti, risulta palese la carica intimidatrice che ebbe la frase pronunciata dall’imputato all’indirizzo dei due carabinieri che, nel doveroso esercizio dei compiti di istituto, gli avevano contestato la violazione di norme del Codice della Strada che comportavano il sequestro del motorino su cui viaggiava senza casco.
Dall’altro, tuttavia, è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma citata. Pertanto la pena può essere rideterminata decurtando dalla pena finale di mesi cinque di reclusione, quella inflitta per il reato di oltraggio pari ad un mese.
Infatti solo laddove vi è prova della presenza di più persone e risulti accertata tale circostanza si considera sufficiente far integrare la percezione dell’offesa da parte dei presenti.
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