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26/05/2020 - Carattere ricorrente del contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Carattere ricorrente del contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
La Corte dei conti-Piemonte, con delibera 19 aprile 2020, n. 37, si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco, formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla possibilità di ricondurre, in via interpretativa, la spesa per l'erogazione di un contributo a integrazione canone per la locazione di un immobile adibito a caserma per l'Arma dei Carabinieri, alla categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL e, conseguentemente, costruire gli equilibri di bilancio avvalendosi dell'utilizzazione dell'avanzo libero di amministrazione.
Il sostegno economico di cui si discute consiste, in buona sostanza, in un contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui "Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate.".
La norma, come visto, detta le condizioni sulla base delle quali un comune può contribuire al pagamento del canone di locazione, atteso che:
- prevede una specifica forma di contribuzione, consistente nella possibilità per un comune di "contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall'Agenzia delle entrate";
- fa chiaro riferimento all'ipotesi in cui una caserma delle Forze dell'ordine o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ospitata presso un immobile di proprietà privata sulla base di un contratto di locazione in essere, il cui canone deve essere determinato dall'Agenzia delle entrate;
- collocandosi nell'ambito delle possibili forme di collaborazioni interistituzionali, non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva o analogica, dovendo essere considerata di natura eccezionale (Corte dei conti-Campania, deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2017).
Quanto premesso, il giudice dei conti, dopo aver ricordato le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disciplinate dall'art. 187, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, evidenzia che la letto. d) prevede la possibilità di finanziare spese correnti a carattere non permanente: voce nella quale potrebbe rientrare un contributo erogato una tantum.
Diversamente, il contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo una tantum, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; in altri termini: si tratta di una tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 TUEL.
In conclusione, per la Corte, il contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 non ha carattere di "spesa corrente a carattere non permanente" ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL e, conseguentemente, non può trovare copertura finanziaria a mezzo dell'utilizzazione dell'avanzo libero di amministrazione dell'esercizio precedente.
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