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22/05/2020 - Gli effetti del D.L. Rilancio sui procedimenti amministrativi

tratto da quotidianogiuridico.it
Gli effetti del D.L. Rilancio sui procedimenti amministrativi
giovedì 21 maggio 2020
di D'Alessandri Fabrizio - Consigliere T.A.R. Lazio Roma​​​​​​​
 
 
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.
 
 
I procedimenti amministrativi al tempo dell’emergenza coronavirus e la pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34
E’ stato pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, anche noto come “decreto rilancio”, entrato in vigore lo stesso 19 maggio, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 128. In linea generale si può dice che la situazione emergenziale da coronavirus ha comportato l’adozione di misure di valenza legislativa incidenti sui procedimenti amministrativi sotto un duplice aspetto.
Un primo aspetto è relativo all’esigenza di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità temporale di determinati atti soggetti a scadenza, presa in esame in massima parte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il secondo profilo riguarda la necessità di idonee opportune volte alla ripresa dell’azione amministrativa, ora introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, dopo che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza volte a sopperire l’iniziale impossibilità di corretto funzionamento della “macchina amministrativa”, quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza, è intervenuto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 34, che ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità.
La sospensione dei procedimenti amministrativi
La normativa emergenziale ha introdotto una generale sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino al 15 maggio 2020. In particolare l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto al comma 1 che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
L’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato sino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini dei suddetti procedimenti amministrativi.
Di conseguenza tutti i termini che risultavano pendenti al 23 febbraio o il cui decorso è iniziato successivamente hanno ripreso a decorrere dal 16 maggio 2020. Si tratta, infatti, di una sospensione dei termini, non di una interruzione, con l’effetto pratico che è aperta una parentesi temporale (per il periodo tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020) che non annulla la frazione del termine già trascorsa, ma il tempo trascorso prima si somma al periodo successivo alla sospensione, che riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Sotto il profilo della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto posto nell’ottica positiva del rilancio, ha inciso pochissimo.
In particolare, l’art. 81, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la sospensione sino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del d.l.gs. 6 settembre 1989, n. 322, ovverosia di quelle sanzioni inerenti all’inadempimento degli obblighi che hanno tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e anche alcuni soggetti privati di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
Inoltre, sotto il profilo latu sensu della giustizia, anche amministrativa, la normativa emergenziale ha inciso sull’aspetto tributario sospendendo i termini relativi alle sanzioni relative al pagamento del contributo unificato.
L’art. 135, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, infatti, ha introdotto il comma 1 bis all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Quest’ultimo prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 del termine per il computo delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 16 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché del termine della notifica dell’invito al pagamento di quanto dovuto con l’avviso che in difetto si procederà ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art 248 del medesimo d.P.R..
Proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza
Un discorso analogo si può fare per quanto riguarda la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza e sospensione dei termini. L’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha inciso sulla validità degli ampliativi in scadenza, che avrebbero comportato la necessità del rinnovo durante il periodo di emergenza.
In piena situazione emergenziale è stato necessario ovviare alle immaginabili difficoltà, se non l’impossibilità, di ottenere i rinnovi. L’articolo in questione ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La proroga della validità si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Anche su questo aspetto il nuovo decreto legge è sostanzialmente intervenuto in modo minimale.
L’art 81, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto per i DURC una parziale deroga al regime di proroga degli attestati per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, disponendo che il documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conserva validità (solo) sino al 15 giugno 2020.
La prosecuzione dell’attività degli uffici
Sotto il profilo della prosecuzione dell’attività degli uffici, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha dettato una disciplina volta ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni nell’ottica del graduale ritorno alla “normalità”. In particolare, l’art. 263 ha disposto che le amministrazioni (generalmente indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) adeguano le misure che prevedono la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza (ex art. 87, comma 1, lettera a, del d.l. n. 18/2020), alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali.
A tal fine, le amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. Le medesime amministrazioni si devono, inoltre, adeguare alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
Per raggiungere questi fini le amministrazioni devono assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza e l’attuazione delle misure organizzative in questione viene valutata ai fini della performance. La norma si occupa anche dei lavoratori di pubbliche amministrazioni in uffici all'estero. La loro presenza è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid 19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
La sospensione dei concorsi pubblici e la ripresa delle procedure concorsuali
L’art. 87, comma 5, del d.l. n. n. 18/2020 aveva previsto la sospensione dei procedimenti relativi ai concorsi pubblici che non possono essere tenuti da remoto.
In particolare, è stato previsto che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Restava ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, ha specificato che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego si riferisce esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ottica del ritorno alla “normalità” ha inciso in materia dei concorsi dettando una disciplina transitoria volta alla pronta ripresa delle procedure concorsuali, semplificandone le procedure e prevedendo delle misure volte all’esigenza di distanziamento sociale, anche con l’utilizzo di strumenti telematici. Ha, inoltre, previsto l’indizione di nuove procedure concorsuali di reclutamento in diversi settori, oltre che dei casi di ampliamento di quelle già indette.
In tale ottica l’art. 247 del decreto legge in questione prevede che, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid 19, la procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, inerenti alle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche da reclutarsi mediante concorsi unici e le selezioni che possono avvalersi della Commissione RIPAM (ex art. 4, comma 3 quinquies, del d.l. n. 101/2013, n. 101, conv. con modificazioni in legge n. 125/2013, e di cui all’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) possono essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, dettandone le relative modalità (comma 1).
Tra queste vi è la previsione che la prova orale si possa svolgere in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (comma 3). La domanda di partecipazione ai concorsi viene presentata entro esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma e per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma (commi 4 e 5 ). Inoltre, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni (comma 7).
Per le medesime procedure concorsuali già bandite alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto legge, anche nel caso in cui alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, l’art. 248 prevede che la Commissione RIPAM possa modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure. Ciò al fine di prevedere esclusivamente:
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate.
L’art 249 del medesimo decreto legge prevede in generale che le singole amministrazioni (complessivamente indicate nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 165/2001, n. 165) possono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, applicare i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale (di cui alle lettere a e b, del comma 1, dell’indicato art. 248), nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici modalità telematica (di cui al comma 7 dell’art. 247), e quelle di presentazione della domanda di partecipazione in via telematica, con l’utilizzo di PEC e registrazione attraverso SPID (di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 247) Gli artt. 250 e seguenti dello stesso decreto legge dettano prescrizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese di specifiche selezioni concorsuali. In particolare, l’art. 250 prevede che entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, dettando le relative modalità; inoltre, il comma 5 del medesimo art. 250 prevede che le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data del 19 maggio 2020 (di entrata in vigore del decreto legge) dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 247, comma 3, dello stesso decreto legge.
L’art. 251 del decreto legge prevede per l’assunzione da parte del Ministero della Salute di personale per assicurare lo svolgimento dei controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, la possibilità di espletare dei concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Lo stesso Ministero può riaprire i termini e disporre la riapertura dei termini per il concorso già bandito per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. E’ autorizzato, inoltre, all’assunzione di 7 ingegneri biomedi e di alcune figure dirigenziali. L’art. 252 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge il Ministero della giustizia possa avviare procedure per il reclutamento, personale amministrativo non dirigenziale (400 posti di direttore - Area III/F3 e 150 posti di Area III/F1 e 2.700 posti per la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3) mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale.
L’art. 253 prevede che sino al 31 luglio 2020, salvo proroga, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario possa effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica e sino al 30 settembre 2020 possa essere disposto lo svolgimento delle prove orali mediante collegamento da remoto, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. L’art. 254 prevede anche per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (già bandito con d.m. 11 giugno 2019) e per il concorso notarile a 300 posti (già bandito 16 novembre 2018) che la correzione degli elaborati scritti possa avvenire con modalità di collegamento a distanza e, sino al sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento degli esami orali con modalità di collegamento da remoto.
L’art. 257 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. L’art. 258 prevede delle assunzioni eccezionali a tempo determinato presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
L’art. 259 detta, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento de COVID 19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni specifiche per le procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, tra cui:
- a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti;
- b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Gli artt. 261 e 262 autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, all’assunzione di n. 30 unità di personale non dirigente (specializzazione di tipo tecnico cat. A, fascia retributiva F1) e il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, entro il 31 dicembre 2020, 56 unità di personale non dirigenziale (Area 3 F3), in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato.
L’art. 230 (Incremento posti concorsi banditi) interviene nel senso dell’ampliamento dei posti per i concorsi banditi. In particolare, questo articolo porta a 32.000 il numero dei posti della procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (di cui all’art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126) e incrementa di 8.000 posti la procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente (di cui all'art. 17, comma 2, lettera d, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59).
Come si può vedere, quindi, un pacchetto di norme volte alla ripresa delle procedure concorsuali con misure temporanee di semplificazione e di adeguamento alla necessità di distanziamento sociale imposti dalla necessità di contenere il contagio da COVID-19.
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nell’ottica di far ripartire il paese ha dettato anche delle previsioni in ordine alla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19. Tali previsioni sono in linea di massima temporanee e hanno un orizzonte temporale limitato sino alla fine del 2020. A ciò si accompagnano una serie di disposizioni non a carattere transitorio, ma comunque collegate a tali finalità, quali quelle inerenti al controllo e all’inasprimento delle sanzioni per le false dichiarazioni dei privati per ottenre benefici. In questa ottica ha operato l’art. 264 del decreto legge, che peraltro indica al comma 4 che le disposizioni in questione attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e, come tali, prevalgono su ogni diversa disciplina regionale, che pertanto non potrà derogarvi.
Il comma 1 dell’indicato art. 264 ha disposto, almeno nell’intenzione del Governo, una semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo una serie di misure valide dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020.
In particolare, ha contemplato una serie di previsioni volte a disciplinare i procedimenti e i provvedimenti amministrativi adottati in relazione alla situazione di emergenza COVID-19. La lettera a) comma 1 dell’indicato art. 264, ha introdotto una misura di semplificazione che amplia la possibilità da parte dei privati di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all’emergenza COVID-19.
Nello specifico, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (rispettivamente ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Il comma 2 dell’art. 264 del decreto legge in questione modifica in modo permanente il regime dei controlli e innalza le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni. La modifica di tale regime è idealmente collegata alla semplificazione delle procedure che arrecano benefici ai privati sulla base delle loro dichiarazioni prevista nel comma 1 dello stesso articolo. Al riguardo è stato sostituito il comma 1 dell’art. 71 il d.P.R. n. 445 del 2000, relativo ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso d.P.R., prevedendo che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”, così rendendo più stringente la disciplina di tali controlli, anche successivi all’erogazione del beneficio al privato.
Sono state inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazione con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo che - oltre alla conseguenza già prevista nel comma 1 dello stesso articolo della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - la dichiarazione mendace comporti la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Al tempo stesso, con la modifica del comma 1 dell’art. 76 dello stesso d.P.R. sono state inasprite anche le conseguenze penali del mendacio con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà. Il comma 2 dell’art. 264 prevede la modifica dell’art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Al tempo stesso viene disposto che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.
A rafforzare la posizione del privato in tali ipotesi viene introdotto il principio secondo cui è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione.
Interventi anche edilizi per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19
La lettera f) del comma 1 dell’art. 264 “liberalizza” gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19. Questi ultimi sono comunque ammessi, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Questi interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientrano nell’attività di edilizia libera (ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001) sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da atto di notorietà del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’ emergenza sanitaria COVID-19. L’eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate anche dopo la fine del periodo emergenziale, è subordinato alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Il suddetto mantenimento deve essere specificamente richiesto all’amministrazione, entro il 31 dicembre 2020, e assentito, previo accertamento della conformità, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.
Per l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni e atti di assenso viene indetta una conferenza di servizi semplificata (ex artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241). Ove occorra l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L’esercizio del potere di all’annullamento d’ufficio e revoca in relazione ai provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19
Le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 264 del decreto legge hanno introdotto delle limitazioni al potere dell’amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza COVID-19, sia in riferimento all’annullamento d’ufficio, che alla revoca. Nello specifico la lettera b) prevede che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possa essere disposto entro il termine di tre mesi, in deroga al regime ordinario dell’art. 21 nonies, comma, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento.
La norma specifica, in modo un po’ pleonastico, che il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
La stessa disposizione prevede, sulla falsariga di quanto disposto in via ordinaria dal comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.
La lettera c) limita anche l’adozione di provvedimenti di autotutela nel caso di SCIA. In particolare, la norma prevede che qualora un’attività relativa all’emergenza Covid 19 sia iniziata sulla base di una SCIA, ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta che sia scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19, l’amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio ex comma 4 dello stesso art. 19 solo entro tre mesi. L’esercizio successivo da parte dell’amministrazione del potere di autotutela si palesa evidentemente illegittimo.
La lettera d) del comma 1 dell’art. 264 del decreto legge limita per gli stessi provvedimenti relativi adottati in relazione all’emergenza COVIC-19, la possibilità di revoca prevista dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sola ipotesi di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”, mentre la revoca è normalmente prevista per “sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”.
Non solo, quindi, la revoca è limitata esclusivamente all’ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ma si deve anche trattare di ragioni “eccezionali”.
La lettera e) contempla esplicitamente che, dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni, è necessario che venga adottato un provvedimento conclusivo espresso Nella prassi, infatti, accade che la formazione del silenzio non definisca in via di fatto il procedimento ma si attenda ugualmente l’assunzione di un atto da parte dell’amministrazione coinvolta. La disposizione specifica, infatti, che nell’ipotesi di cui all’art. 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
Riferimenti normativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman