22/05/2020 - Anticipazioni contrattuali al 30% - Da verificare la compatibilità con le risorse disponibili
tratto da Italia Oggi del 22.05/2020
Anticipazioni contrattuali al 30% - Da verificare la compatibilità con le risorse disponibili
Pagina a cura di Andrea Mascolini
L'anticipazione contrattuale potrà essere elevata al 30% (dal 20%), anche per le procedure in corso al 19 maggio, oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021; possibile chiedere l'anticipazione anche per le prestazioni non eseguite e per i contratti per i quali non è stata chiesta; la stazione appaltante dovrà verificare però la compatibilità con le risorse disponibili. È quanto è stato previsto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto Rilancio) per il settore degli appalti pubblici, con un recupero in zona Cesarini di una delle disposizioni previste per il settore dei contratti pubblici e contenute in una delle ultime bozze del provvedimento.
L'articolo (il 207 dei 266 totali) si muove nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia e che è duramente colpito dal blocco (totale) delle gare di lavori e di larga parte di quelle di progettazione.
In particolare, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19, si consente di incrementare sino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, la misura dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del dlgs 50/2016 (che ordinariamente è del 20% del valore del contratto).
La norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, sempre al 19 maggio, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non erano scaduti i relativi termini. Inoltre l'intervento sarà applicabile anche alle procedure avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questi casi l'importo dell'anticipazione può essere elevato, è una facoltà e non un obbligo, fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La stessa disposizione, in un secondo comma, stabilisce che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, la medesima anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Viene, inoltre, previsto che, ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18, del codice e che la determinazione dell'importo massimo attribuibile sia effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a titolo di anticipazione all'appaltatore.
Occorrerà quindi che l'appaltatore costituisca una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a pena di nullità della domanda e di improcedibilità della richiesta formulata alla stazione appaltante. La legge prevede che il beneficiario decada dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In questi casi, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.