19/05/2020 - Coronavirus, il Dpcm sulle riaperture: cosa si può fare e cosa no
tratto da altalex.com
Coronavirus, il Dpcm sulle riaperture: cosa si può fare e cosa no
In vigore le regole per la ripresa delle attività economiche e sociali, secondo i protocolli condivisi con le Regioni
di Laura Biarella - Avvocato
Pubblicato il 18/05/2020
Sulla G.U. del 17 maggio è stato pubblicato il DPCM, emanato in pari data, corredato da 17 allegati, e recante le norme attuative dei d.l. n. 19 e 33 del 2020, ambedue recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (testo in calce con allegati).
Sommario
Per contrastare e contenere il diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale, il decreto contempla numerose misure, alcune nuove ed altre che replicano ulteriori precedenti. Ad esempio:
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i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
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l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, come anche della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
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a decorrere dal 15 giugno viene consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
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è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
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in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo impiego dello smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro firmato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato allo stesso DPCM), come anche, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il MIT, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato al DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (sempre allegato).
Vengono dettate peculiari misure di informazione e prevenzione per determinate categorie di soggetti (personale sanitario, persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita) o luoghi (servizi educativi per l'infanzia, scuole, università, pubbliche, amministrazioni, aziende di trasporto pubblico e via dicendo).
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano, in modo dettagliato, gli ingressi in Italia, nonché gli spostamenti da e per l'estero, mentre l’art. 7 reca disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Infine, l’art. 8, contiene misure in materia di trasporto pubblico di linea.
L’art. 9 detta disposizioni peculiari in tema di disabilità, statuendo che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, qualunque sia la loro denominazione, vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Il prefetto territorialmente competente, informando il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure del DPCM in esame, e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, col possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Le disposizioni del DPCM trovano operatività dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020, e restano efficaci fino al 14 giugno 2020. Rimangono salvi i diversi termini di durata delle singole misure, previsti da peculiari disposizioni del medesimo decreto.
Allegati
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