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15/05/2020 - Autotutela in tempi stretti

tratto da Italia Oggi del 15.05.2020
Autotutela in tempi stretti
pagina a cura di Luigi Oliveri

Tempi più ristretti per l'annullamento d'ufficio. Il decreto rilancio abbrevia da 18 a 3 soli mesi il termine per annullare d'ufficio i provvedimenti amministrativi illegittimi, in deroga all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990.Nell'ansia di ridurre gli adempimenti burocratici e «semplificare», il decreto adotta una scelta piuttosto discutibile, le cui conseguenze possono consistere nel lasciare vigenti nell'ordinamento provvedimenti illegittimi, levando fiato alla possibilità di intervenire in autotutela e, potenzialmente, facendo accrescere il contenzioso.
La riforma è orientata certamente a trasformare la funzione della p.a. da «autorizzativa» e, come tale, spesso bloccante la formazione di titoli che legittimino l'accesso dei cittadini ai benefici richiesti, a «verificativa», rivolta a controllare ex post che il titolo giuridico si sia formato legittimamente e che il destinatario disponga dei requisiti soggettivi autocertificati.
È tuttavia indubbio sia che la p.a. non sia ancora organizzata per rivedere il proprio assetto funzionale, sia che un termine troppo breve per agire in autotutela finisce per essere un boomerang: è un indiretto incentivo a violare le norme e un pericoloso potenziale corruttivo. I controlli successivi, per essere davvero efficaci, dovrebbero potersi esplicare senza alcun termine o comunque entro un lasso di tempo sufficientemente ampio.
La riforma, come visto, invece, taglia il termine per l'autotutela di ben sei volte, riducendolo da 18 a 3 mesi, che decorreranno dall'adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
Resterà, comunque, salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
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