14/05/2020 - Remunerazione del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell'infanzia
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Remunerazione del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell'infanzia
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Un Sindaco ha inviato al magistrato contabile una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, chiedendo se sia possibile dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per gli asili nido e le scuole dell'infanzia con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Al riguardo, si ricorderà che:
- la Corte dei conti-Sezione Autonomie, con la delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale, bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; tale qualificazione non osta quindi, a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale, ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale;
- recependo, sostanzialmente, l'orientamento del giudice dei conti affermato dalla delibera n. 25/2019, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", come convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, al fine di potenziare il servizio di trasporto scolastico, rendendo effettivo l'esercizio del diritto allo studio, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di una delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Nel riferirsi al servizio di trasporto scolastico, evidenzia l'adita Corte, il citato D.L., tuttavia, non prende espressamente in considerazione "gli asili nido e le scuole dell'infanzia": infatti, l'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, richiamato nel disposto normativo, al comma 2 si riferisce testualmente al trasporto degli alunni e delle alunne delle scuole primarie statali, mentre il comma 1 tratta, in generale, del trasporto scolastico per tutti gli ordini di scuola. Da qui la necessità di un chiarimento circa l'ambito di applicazione della disposizione in commento che, menzionando "gli alunni", parrebbe riferita solo alla scuola primaria: l'asilo nido, come noto, è la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra tre mesi ed i tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia.
Quanto premesso, la Corte dei conti-Veneto, con delibera 26 marzo 2020, n. 34, esprime il proprio parere al riguardo.
Il giudice, ricostruita la disciplina legislativa e la giurisprudenza sull'istituzione degli asili nido e della scuola dell'infanzia, conferma la loro afferenza alla materia dell'istruzione e, per questo, premette che la soluzione al quesito posto non può che riprendere l'interpretazione, costituzionalmente orientata, che ha guidato la lettura fornita dalla citata deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, stante la possibile ricaduta che un differente approccio potrebbe avere in termini d'impatto su particolari categorie di utenti, in relazione ai referenti costituzionali che la materia dell'istruzione trova: a) nell'art. 34 Cost., in base al quale il diritto di frequentare la scuola e quindi di formarsi deve risultare accessibile a tutti, anche ai meno abbienti; b) nell'art. 3 Cost., che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Secondo il giudice, la funzione socioassistenziale che accompagna quella educativa, consente di rinvenire un ulteriore referente costituzionale nel dovere di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Carta e, per questo, i principi enunciati dalla giurisprudenza contabile e dal legislatore con il citato D.L. n. 126/2019, vanno estesi alla materia del trasporto presso asili nido e scuole dell'infanzia, consentendo agli enti locali di dare copertura finanziaria al servizio anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza, ma nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio, di modo che la spesa risulti sostenibile per le finanze dell'ente; b) preliminarmente e formalmente individuando, a cura dell'ente, la sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico che giustifichi la necessità dell'intervento; c) previamente definendo i meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.
La Corte conclude ricordando che, in generale e per tutti servizi pubblici, rileva la disciplina di cui l'art. 117 TUEL e, pertanto, resta fermo che l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario e che una tariffa va sempre prevista in linea generale come corrispettivo a fronte della prestazione.
Al quesito posto dal Sindaco, in ultima analisi, il Collegio risponde che, nel rispetto delle suesposte condizioni e ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'Ente, la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l'individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l'utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell'infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.