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14/05/2020 - L'ARAN interviene sulle clausole elastiche per i part-time verticali, sulle aspettative e sulla certificazione delle visite mediche

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L'ARAN interviene sulle clausole elastiche per i part-time verticali, sulle aspettative e sulla certificazione delle visite mediche
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
 
L'ARAN ha pubblicato in data 27 aprile 2020 ha pubblicato tre nuovi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcune amministrazioni centrali ma i cui contenuti sono estensibili anche al comparto delle Funzioni Locali, stante la sovrapponibilità dei relativi contratti.
Certificazione visite mediche
Con l'orientamento applicativo CFC 38 l'ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un'Amministrazione centrale sulla certificazione di presenza rilasciata dal proprio medico curante in caso di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, chiedendo inoltre il significato di "espletamento di visite". In particolare il comma 9 dell'art. 35 del CCNL Funzioni Centrali prevede che "L'assenza per i permessi … è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione" mentre il successivo comma 10 prevede che "L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura".
Secondo i tecnici dell'ARAN non è sufficiente la certificazione attestante una generica visita medica presso il proprio medico curante, ma è necessario che si tratti di una visita "specialistica". Infatti, per "espletamento visite" la norma contrattuale non la collega alle sole prestazioni ma anche alle " terapie " e alle "visite".
Aspettativa da disposizione di legge
Con orientamento applicativo CFC 36 l'ARAN risponde al quesito posto da un'Amministrazione centrale sulla natura delle altre aspettative previste da disposizioni di legge indicate dall'art. 42, comma 3, del CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali, ovvero se si tratti di un nuovo beneficio contrattuale che si cumuli con quello previsto dalla legge, ovvero debba essere considerata solo la disposizione legislativa richiamata.
L'art. 42, comma 3, prevede che "Ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, può essere altresì concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 40 del presente contratto, se utilizzata allo stesso titolo".
A sua volta, l'art. 4, comma 2 L. n. 53/2000 stabilisce che "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Con orientamento applicativo CFC 37 l'ARAN risponde alla richiesta di un'Amministrazione sulla possibilità che un dipendente in part-time verticale possa partecipare ad un corso di aggiornamento professionale nel periodo non lavorativo chiedendo se sia possibile utilizzate le cosiddette clausole elastiche.
Dopo aver precisato i tecnici dell'ARAN che la formazione del personale svolge sempre più un ruolo primario nelle politiche pubbliche e che i corsi di formazione devono essere ideati e predisposti nell'interesse dell'amministrazioni di appartenenza e non del solo singolo lavoratore. In particolare, citando le disposizioni contrattuali evidenziano i tecnici che:
- il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione (art. 53, comma 8);
- il dipendente in part-time (orizzontale, verticale e misto) può essere adibito a lavoro supplementare rispetto a quello concordato con l'Amministrazione, nella misura massima del 25% di questo ultimo e nei limiti dell'orario ordinario di lavoro indicato dal D.Lgs. n. 81/2015 (art. 59, comma 2);
- il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (art. 59, comma 3);
- nel caso specifico di part-time verticale con attività prestata in alcuni mesi dell'anno il 25% è calcolato in rapporto al numero delle ore annualmente concordate e può essere svolto anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la propria prestazione lavorativa (art. 59, comma 4);
- nel caso, infine, di prestazione lavorativa eccedente i limiti di lavoro ordinario, si applicherà il comma 7 relativo al lavoro straordinario (art. 59, comma 7).
In merito all'applicazione delle cosiddette clausole elastiche previste dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia della possibilità da parte del datore di lavoro in via unilaterale di pattuire sia variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa, sia la variazione in aumento della sua durata, l'ARAN fornisce risposta negativa. Infatti, mentre da un lato l'art. 6, comma 6 del citato Decreto Legislativo prevede che nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non individui clausole elastiche vi sia l'attivazione delle Commissioni per la certificazione; dall'altro lato, tuttavia, tali Commissioni e la relativa procedura di istituzione ed attivazione non è estendibile alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale in forza dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
In conclusione, qualora l'Amministrazione ritenga che il corso di aggiornamento sia predisposto nell'interesse della stessa, potrebbe ricorrere al lavoro supplementare nella misura massima del 25% dell'orario di lavoro part-time.
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