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13/05/2020 - TAR Molise e Consiglio di Stato - Sospensione temporanea delle attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità

tratto da giustizia-amministrativa.it
Sospensione temporanea delle attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità
 
Covid-19 – Sanità – Case di cura – Attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità – Ordinanza regionale che dispone la sospensione temporanea – Non va sospesa.

     Non va accolta l’istanza, proposta da una casa di cura, di sospensione cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale con cui, in relazione al d.P.C.M. 26 aprile 2020, si è disposto che “fino al 17 maggio, sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, non essendo ravvisabile il requisito del fumus, in considerazione della discrezionalità della scelta della Regione, alla luce delle indicazioni fornite dalla Asrem (1).
 
(1) Il decreto ha aggiunto che il danno paventato è prevalentemente di natura economica, non rilevando le ulteriori considerazioni addotte dalla ricorrente a tutela della salute dei cittadini molisani e che, in relazione alla dovuta comparazione degli interessi in gioco nella fase cautelare, le misure adottate dal Presidente della Giunta appaiono ancor più opportune alla luce dell’incremento di contagiati da coronavirus registrato nel Molise.
 
 
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Sospensione temporanea delle attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità
 
Covid-19 – Sanità – Case di cura – Attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità – Ordinanza regionale che dispone la sospensione temporanea – Non va sospesa.
 
         Non va accolta l’istanza, proposta da una casa di cura, di sospensione cautelare monocratica del decreto monocratico del Tar che ha, a sua volta, respinto l’istanza cautelare monocratica dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale con cui, in relazione al d.P.C.M. 26 aprile 2020, si è disposto che “fino al 17 maggio, sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, atteso che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione regionale e non il singolo operatore privato (1).
 
(1) La Sezione ha pronunciato sull’istanza di sospensione del decreto monocratico del Tar Molise 9 maggio 2020, n. 104
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