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12/05/2020 - Dirigenti - delega di funzioni dirigenziali - Regolamento - Statuto

tratto da risponde.leggiditalia.it
Dirigenti - delega di funzioni dirigenziali - Regolamento - Statuto
Il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici, adottato dalla Giunta Municipale, prevede che, in presenza di determinate condizioni, i Dirigenti possano delegare al personale appartenente alla carriera direttiva le funzioni dirigenziali per un periodo massimo di sei mesi. Ciò premesso, si chiede se detta previsione regolamentare possa presentare profili di illegittimità considerato che manca un'esplicita previsione statutaria sull'argomento, nel senso che lo statuto comunale, nel disciplinare la dirigenza, nulla dice sulla possibilità di delegare le funzioni dirigenziali.
a cura di Maria Grazia Vivarelli
 
Per rispondere al quesito si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) specificamente all'art. 7 che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto".
E' evidente che la mancanza di disposizioni statutarie non è d'ostacolo alla previsione regolamentare della disciplina della delega di funzioni dirigenziali là dove il regolamento sia conforme a legge.
Infatti, l’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato "Funzioni dei dirigenti" stabilisce che "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".
Pertanto, nei limiti stabiliti dalla norma primaria, e quindi, in presenza di specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in assenza di disposizioni statutarie, deve considerarsi legittima la previsione regolamentare che consenta al dirigente di delegare determinate funzioni a dipendenti apicali, ben potendo quindi il regolamento prevedere il termine di 6 mesi come termine massimo di durata.
Deve poi farsi necessariamente riferimento alla materia delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 52D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i cui parametri devono essere comunque rispettati per evitare condotte rilevanti sotto il profilo erariale e disciplinare.
Infatti, l'art. 52 co. 2 stabilisce che "2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni".
Evidente pertanto che la delega di funzioni dirigenziali a funzionari apicali deve essere connotata da una quantificazione, sotto il profilo qualitativo e temporale, inferiore alle mansioni proprie della qualifica direttiva che fanno ordinariamente capo al dipendente. In altre parole le funzioni delegate non devono essere quantitativamente superiori a quelle ordinariamente svolte dal dipendente e proprie della sua qualifica.
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