12/05/2020 - Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre)
tratto da Il Sole 24 Ore - 11 Maggio 2020
Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre)
di Alessandro Bellini, Arturo Bianco
Il Sole 24 Ore - 11 Maggio 2020
La possibilità di cedere le ferie pregresse a un collega, nell' attuale fase di emergenza sanitaria è di difficile attuazione concreta per la contraddittorietà della disposizione. Il comma 4-bis della legge 27, di conversione del Dl 18/2020 «Cura Italia», ha introdotto questo istituto, che però pare utilizzabile in concreto solo in casi molto limitati. Nella sua prima parte la nuova disposizione pare ampliare notevolmente la possibilità di cessione delle ferie ai colleghi, come introdotta dagli ultimi Ccnl 2016-2018 (ferie solidali). A differenza delle norme contrattuali, infatti, non vi è un limite di giorni cedibili e non vi sono causali vincolanti. La disposizione si estende anche ai riposi, quindi sia i quattro giorni all' anno di festività soppresse, sia (ma sussiste qualche dubbio) quelli compensativi, ad esempio dello straordinario. Riguarda ferie e riposi maturati fino alla data del 31 dicembre 2019.
La cessione deve avvenire a titolo gratuito e in forma scritta; l' unico onere è la sua comunicazione ai dirigenti, sia da parte del dipendente che cede le ferie, sia del dipendente che le riceve; non sono consentiti condizioni né termini, e la scelta di cedere le ferie, una volta formalizzata, non può essere revocata. Altro importante aspetto è che non è necessaria la coincidenza delle categorie: quindi un dipendente di categoria B che ha maturato fino al 2019 ferie o riposi non goduti, può cederli a un collega di categoria D e viceversa. Infine, questa disposizione è utilizzabile fino alla fine del periodo di emergenza da Covid-19 e non oltre il 30 settembre. Fin qui tutto chiaro. Le complicazioni sono date però dall' ultimo capoverso, che recita: «Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva».
Secondo la normativa in tema di ferie e riposi pregressi: 2 settimane di ferie possono essere godute entro i 18 mesi successivi all' anno di maturazione; i Ccnl stabiliscono che le ferie non richieste nell' anno di maturazione possono essere eccezionalmente richieste entro il 30 aprile di quello successivo e che la fruizione di quelle "negate" dall' ente per ragioni organizzative può essere procrastinata fino al 30 giugno dell' anno successivo; i riposi compensativi dello straordinario confluito in banca ore sono utilizzabili entro l' anno successivo a quello di maturazione, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti compatibilmente con le esigenze di servizio.
Se ne deduce che le uniche ferie che è possibile cedere sono quelle maturate nel 2019, in quanto per quelle ancora più "vecchie" i termini previsti per la relativa fruizione dalla contrattazione collettiva sono già decorsi. Inoltre, già dal 1° maggio non possono più essere cedute le ferie maturate nell' anno 2019, se i dipendenti cui spettano non ne hanno richiesto la fruizione entro il 30 aprile. La formulazione della norma, che nella sua prima parte dice e nella seconda contraddice, sembra determinare come conseguenza concreta che questo istituto è oggi utilizzabile in casi assai limitati e, quasi almeno, teorici: le ferie 2019 negate per esigenze di servizio, i riposi compensativi dello straordinario effettuato nel 2019 depositati nella banca delle ore e gli eventuali riposi compensativi maturati lo scorso anno.