11/05/2020 - Relazione al rendiconto, la carenza di documenti non interrompe i termini dei revisori
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Relazione al rendiconto, la carenza di documenti non interrompe i termini dei revisori
di Marco Rossi e Patrizia Ruffini
Per il rilascio della relazione al rendiconto il revisore deve basarsi sulla documentazione ricevuta la cui incompletezza non può giustificare l'interruzione del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 239 del Tuel. È il principio che emerge dalla sentenza del Tar Lombardia n. 592/2020 a seguito del ricorso presentato da un revisore revocato per aver trasmesso in ritardo la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, proprio a causa dell'incompletezza dei documenti.