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11/05/2020 - L'amministratore devolve l'indennità: così la rendicontazione dell'ente

tratto da Il Sole 24 Ore del 08/05/2020  
L'amministratore devolve l'indennità: così la rendicontazione dell'ente
Il comma 1 dell'articolo 66 del Dl 18/2020 stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro».
La risoluzione n. 21/2020 ha stabilito che «per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l'esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti».
Per quanto riguarda la documentazione che attesta il sostenimento dell'onere, prosegue la risoluzione è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta, dall'estratto conto della società che gestisce le carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 oppure che dagli estratti conto risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica. Di conseguenza la detraibilità delle erogazioni liberali connesse all'emergenza Covid-19 non è consentita per le erogazioni in contanti e le erogazioni consentite devono essere documentate in modo da verificare almeno che la somma sia stata versata su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza.
Nelle amministrazioni locali si sta diffondendo la pratica della devoluzione, in varia misura, delle indennità degli amministratori per sostenere in vario modo l'emergenza sanitaria.
Le modalità della devoluzione incidono sulla detraibilità delle stesse ai fini delle imposte sui redditi per l'amministratore e sulla necessità di rendicontazione da parte dell'ente erogante. Bisogna premettere che la devoluzione non è una riduzione o rinuncia all'indennità ma è una particolare destinazione di parte della stessa: l'amministratore ha diritto all'indennità completa ma, in sede di pagamento della stessa, una parte o l'intera indennità verrà destinata a versamento a beneficio di enti, ospedali, protezione civile o altro. Contabilmente l'ente liquida l'indennità normalmente, dopo aver operato tutte le trattenute erariali e previdenziali di competenza, trattiene con reversale l'importo devoluto e lo versa al soggetto destinatario, oppure alimenta, ad esempio, un fondo per la solidarietà alimentare dell'ente stesso. Mentre nella prima fattispecie, ai fini della detraibilità dai redditi dell'amministratore, è sufficiente che l'ente gli rilasci copia del mandato di pagamento, avendo l'accortezza di far emergere dal mandato che il versamento è fatto in nome e per conto dell'amministratore e destinato all'emergenza sanitaria, diversamente lo stesso non potrà beneficiare della detrazione in quanto il versamento non sarebbe a lui imputabile né si potrebbe provare l'inerenza alla fattispecie. Nel caso in cui l'ente decida invece di costituire un fondo alimentato dalle indennità, ad esempio per incrementare le risorse destinate alla solidarietà alimentare, lo schema giuridico non muta in quanto la fattispecie rientra nel comma 1 dell'articolo 66, erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche in favore degli enti locali territoriali: l'amministratore destina all'ente che amministra parte dell'indennità. Di conseguenza l'ente determina l'indennità dovuta all'amministratore e nel pagarla trattiene con reversale la somma destinata a liberalità, incassandola su apposito capitolo. Più complessa in questo caso la rendicontazione da allegare alla dichiarazione dei redditi dell'amministratore che attesti il "versamento" effettuato al proprio ente, posto che a volte le reversali sono cumulative e non potrebbero provare il nesso tra la trattenuta e il nominativo del contribuente: di conseguenza l'agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sarà sufficiente una dichiarazione dell'ente che attesti l'avvenuta trattenuta/versamento dell'indennità dell'amministratore nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 66 del Dl 18/2020 al fine della detraibilità delle somme dai redditi dell'amministratore. 
Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/05/2020            
Autore: Domenico Luddeni
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