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11/05/2020 - Illegittima l'ordinanza della Calabria per la riapertura dei bar

tratto da luigioliveri.blogspot.com
Illegittima l'ordinanza della Calabria per la riapertura dei bar
Come era facile e corretto aspettarsi, il Tar Calabria ha adottato l'ordinanza che accerta l'illegittimità dell'ordinanza della Regione Calabria, con la quale è stata anticipata l'apertura dei bar.
L'ordinanza evidenzia la chiara violazione dei limiti posti al potere di ordinanza dei presidenti della regione, posto dall'articolo 3, comma 1, del d.l. 19/2020.
Tali limiti sono stati più volte violati dalle regioni e anche dai sindaci, compresi quelli della Calabria, che hanno con propria ordinanza disapplicato quella regionale, con un'illegittimità al quadrato.
 
L'ordinanza del Tar è da accogliere con favore. Ma fa emergere in tutta la sua gravità, ancora una volta, l'enorme problema dell'assenza di controlli preventivi sugli atti delle regioni e degli enti locali.
Troppo spesso, infatti, questi enti, e in particolare i presidenti delle regioni ed i sindaci, pensano sia legittimo adottare atti monocratici (ma anche, nel caso delle regioni, leggi o, per i comuni, regolamenti) che vadano in contrasto con le leggi nazionali, e talvolta anche con le direttive Ue, per "aggiustare" norme non condivise sul piano politico o per la specifica convenienza locale. Creando cortocircuiti dalle conseguenze deleterie per la tenuta dell'ordinamento.
Regioni e comuni non comprendono fino in fondo che sono una parte fondante e fondamentale della Repubblica, ma non sono stati o poteri federali con competenze normative proprie ed esclusive. Spessissimo, regioni ed enti locali compiono inutili atti di "recepimento" delle leggi, come se fosse necessario adottare leggi regionali o regolamenti per attuare (spesso con modifiche, per altro) le leggi nazionali nei territori, come se si trattasse di stati nazionali dotati di poteri normativi di adattare disposizioni generali mediante il goldplating.
A fronte della frequente esondazione degli organi di governo degli enti territoriali, vi sono, poi, apparati amministrativi interni evidentemente non in grado di orientare l'azione alla legittimità. Schiacciati dal tallone dello spoil system, i vertici dirigenziali ed i segretari comunali, pur se per legge qualificati come garanti della legittimità, nulla possono per fermare la produzione di atti platealmente contrari a legge.
Il sistema non regge. I danni derivanti dalle leggi Bassanini e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (che nell'ottica del riformismo degli anni '90 aveva proprio nelle leggi Bassanini la premessa logica) sono troppo evidenti, per non comprendere l'assoluta necessità di ripristinare forme di controllo preventivo di legittimità sugli atti di comuni e regioni e di eliminare lo spoil system, che può andare bene solo per figure pseudopolitiche, come capi di gabinetto o portavoce.
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