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11/05/2020 - Due cose sul DM attuativo del decreto Crescita

tratto da gianlucabertagna.it
Due cose sul DM attuativo del decreto Crescita
PUBBLICATO IL 10 MAGGIO 2020 DA GIANLUCA BERTAGNA
Ora che abbiamo il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni del d.l. 34/2019 inizierà sicuramente il tempo delle interpretazioni. Ognuno, in un primo momento, potrà dire di tutto e di più, d’altronde le questioni non sono chiarissime. Non credo neppure che la tanto promessa circolare esplicativa potrà dirci cose clamorose; al massimo confermerà che una procedura avviata prima del 20 aprile 2020 è valida con le vecchie regole a condizione che sia stato inviata ufficiale richiesta ai sensi dell’art. 34-bis. Oppure, potrebbe dire qualcosa in più sulla mobilità, magari facendo entrare i comuni, a questo punto, nell’elenco delle amministrazioni che non hanno vincoli sulle assunzioni in quanto ora si tratta di budget di spesa massimi. Ipotizzo. Chissà.
Io vorrei, invece, fermarmi su due aspetti. Uno su cui insisto perché ragionare diversamente mi pare assurdo e non riesco a fare pace con i miei pensieri. Uno su cui nutro altissimi sospetti.
Il primo: io penso che il riferimento all’anno su cui fare i calcoli non possa che essere il consuntivo che utilizzeremmo se il nuovo meccanismo fosse a regime. Mi spiego. Ora gli enti si stanno domandando se il calcolo va fatto utilizzando i dati del rendiconto 2018 o di quello del 2019 (che a breve avranno tutti i comuni). La verità è che oggi gli enti dovrebbero preoccuparsi della programmazione dei fabbisogni 2021/2022/2023 in quanto entro il 31 luglio (salvo proroghe) va inserita nel DUP. Ora, domanda: qual è il consuntivo da utilizzare per tale programmazione? Risposta: l’ultimo, cioè quello del 2019. Capite che usare quello del 2019 anche per il piano 2020/2021/2022 suona già di per sé stranissimo, come suonerebbe altrettanto male rispondere che per il piano 2021/2022/2023 useremo il rendiconto 2020 (che sarà approvato ad anno 2020 già iniziato).
Secondo aspetto: le nuove capacità assunzionali del decreto ministeriale si aggiungono a quelle precedenti o le sostituiscono? Qui sta, per me, la sfida interpretativa. Lo sottolineo: per me, la ratio dell’intero d.l. 34/2019 è promuovere la crescita, quindi le norme del d.m. dovrebbero dare più capacità assunzionali e non meno.
Ma capisco che la “cultura del limite” farà la sua parte e temo per il peggio.
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