11/05/2020 - “Piano triennale dei fabbisogni di personale”: istituzione di nuova figura dirigenziale
tratto da entilocali-online.it
“Piano triennale dei fabbisogni di personale”: istituzione di nuova figura dirigenziale
08Mag, 2020 by Redazione
Nella Delibera n. 37 del 3 aprile 2020 della Corte dei conti Abruzzo, un Sindaco ha precisato di avere approvato nel 2015 un piano di ristrutturazione con cui ha collocato in eccedenza n. 31 unità di personale tra cui un Dirigente tecnico del Settore “Sportello unico per l’edilizia-energie alternative-ambiente e promozione ecologica-controllo e gestione dei siti inquinanti-Erp”. A seguito dell’approvazione del piano l’Ente ha provveduto a sopprimere i posti ritenuti eccedenti in dotazione organica tra cui il già menzionato posto di Dirigente tecnico. Nel richiamare l’art. 2, comma 3, del Dl. n. 101/2013, che prevede tra l’altro, che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna Amministrazione, il Sindaco in questione ha chiesto, dovendo assicurare il regolare svolgimento di nuove attività, fra cui quelle previste dalla ricostruzione post terremoto, se è possibile procedere all’istituzione di un nuovo posto di Dirigente tecnico con relativa struttura amministrativa.
L’art. 6 del Dlgs. n.165/2001, nella sua nuova formulazione introdotta dal Dlgs. n. 75/2017, indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (“Ptfp”) e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando “il contenitore rigido” da cui partire per definire il citato “Ptfp” che assume la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile.
Secondo quanto riportato, infatti, dalle linee di indirizzo introdotte con il Dm. 8 maggio 2018: “La nuova visione, introdotta dal Dlgs. n. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il Ptfp”. Ciò posto, la Sezione ha rilevato che la programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, che richiedono l’istituzione di un posto di Dirigente tecnico, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l’Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 che sancisce altresì che “resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.