08/05/2020 - Possibilità di attivazione di specifica polizza sanitaria per emergenza COVID-19 a favore dei dipendenti dell'ente.
Possibilità di attivazione di specifica polizza sanitaria per emergenza COVID-19 a favore dei dipendenti dell'ente.
Oggetto
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Possibilità di attivazione di specifica polizza sanitaria per emergenza COVID-19 a favore dei dipendenti dell'ente.
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Massima
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L’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020, dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
In forza della norma richiamata e come precisato dall’Inail (circolare n. 13/2020), le infezioni da nuovo coronavirus contratte in occasione di lavoro sono dunque coperte dalla tutela assicurativa Inail, per tutti i lavoratori assicurati dall'Istituto stesso, come infortuni di cui l’ente datoriale è tenuto a rispondere. E ciò – avuto riguardo al datore di lavoro pubblico – corrisponde al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione può assicurare con oneri a carico del proprio bilancio quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, trasferendo all'assicuratore il rischio del verificarsi di un danno patrimoniale, mentre è priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere, che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo. Alla luce di detto principio, la possibilità per il Comune di stipulare una polizza assicurativa per il rischio da nuovo coronavirus, in favore del proprio personale dipendente, ulteriore a quella Inail prevista espressamente dalla legge (art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020), verrebbe a tradursi in una copertura assicurativa per ipotesi di infezioni non occorse in occasione di lavoro e dunque al di fuori degli eventi ricadenti nella responsabilità dell’ente, con ciò superando il limite di liceità della copertura assicurativa per gli eventi di danno riconducibili alla sfera della responsabilità patrimoniale della p.a. |
Funzionario istruttore
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VALERIA RATINI
valeria.ratini@regione.fvg.it |
Parere espresso da
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Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
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Testo completo del parere
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Il Comune chiede un parere in merito alla possibilità di assicurare il personale dipendente dai rischi derivanti da “Covid-19”, alla luce del fatto che la polizza assicurativa in questione comporterebbe a suo carico spese ulteriori rispetto a quelle relative all’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali e tenuto conto del fatto che l’Ente può assicurarsi solo per eventi che rientrano nella propria responsabilità patrimoniale.
In relazione alla questione posta, sentito il Servizio Funzione pubblica di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni. L’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020[1], dispone che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro […]”. Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha puntualizzato che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie[2], l’Istituto tutela i casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, i quali sono inquadrabili nella categoria degli infortuni: in questi casi, la causa virulenta è equiparata a quella violenta[3]. Fra tali affezioni morbose rientra anche l’infezione da nuovo coronavirus per tutti i lavoratori assicurati dall’Inail. In particolare, l’Inail spiega che l’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020, a conferma dell’indirizzo suddetto, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. Per quanto concerne le circostanze in cui possa configurarsi un’infezione da nuovo coronavirus “in occasione di lavoro” [4], l’Inail precisa che, nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, nella circolare n. 13/2020 si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però – precisa l’Inail – l’ambito del suo intervento, in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende – continua l’Istituto - che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. In forza della norma di legge di cui all’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020, le infezioni da nuovo coronavirus sono dunque coperte dalla tutela assicurativa Inail, come infortuni in occasione di lavoro, di cui l’ente datoriale è tenuto a rispondere. E ciò – avuto riguardo al datore di lavoro pubblico – corrisponde al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione può assicurare con oneri a carico del proprio bilancio quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, trasferendo all'assicuratore il rischio del verificarsi di un danno patrimoniale, mentre è priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo[5]. Avuto riguardo a detto limite di liceità della copertura assicurativa per gli eventi di danno riconducibili alla sfera della responsabilità patrimoniale della p.a., la possibilità di una polizza assicurativa per il rischio da nuovo coronavirus, in favore del proprio personale dipendente, ulteriore a quella Inail prevista espressamente dalla legge (art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020), verrebbe a tradursi in una copertura assicurativa per ipotesi di infezioni non occorse in occasione di lavoro e dunque al di fuori degli eventi ricadenti nella responsabilità dell’ente. In linea con queste considerazioni, paiono anche potersi interpretare le affermazioni della Corte dei conti Emilia Romagna n. 895/2006, secondo cui, poiché per i dipendenti pubblici, siano essi privatizzati od ancora retti da norme di diritto pubblico, l'assicurazione contro i danni subiti per infortuni avvenuti in occasione di lavoro è disciplinata dalle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (d.p.r. 20 giugno 1965 n. 1124), la possibilità degli enti di fare ricorso in tale materia a forme ulteriori di assicurazione può ritenersi lecita nei soli limiti in cui si rivolga chiaramente verso rischi non considerati e ricompresi nelle coperture assicurative previste per legge, o comunque siano contratte coperture in favore di soggetti non compresi nelle categorie dei dipendenti considerate dalle norme in materia[6]. E avuto riguardo a detti parametri, atteso che, come sopra rilevato, la copertura assicurativa del personale dipendente in relazione alle ipotesi di contrazione dell’infezione da Covid-19 in occasione del lavoro è espressamente prevista dall’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020, che la riconduce alla tutela assicurativa Inail, si ritiene che non sussista la possibilità per il Comune di stipulare ulteriori polizze assicurative. -------------------------------------------------------------------------------- [1] D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 42 è applicabile ai datori di lavoro pubblici e privati. [2] L’Inail richiama in proposito le Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74. [3] Ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (comma 1). [4] Sull’espressione “occasione di lavoro”, l’Inail richiama la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, che ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’“occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Suprema Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore. [5] Corte dei Conti-Lombardia, sez. contr., deliberazione 21 dicembre 2011, n. 665. La deliberazione esprime l’orientamento costante della Corte dei conti nel senso di esplicitare il limite di assicurabilità della p.a. individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri; al riguardo, v. Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 707-A del 5.4.1991; Corte dei conti Abruzzo, sentenza 27 ottobre 2011, n. 353; Corte dei conti Emilia Romagna, sentenza 1 agosto 2006, n. 895. Corollario ed espressione di detto principio è anche il fatto che l’ente pubblico non può assicurare la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti per condotte contraddistinte da dolo e colpa grave, di cui gli stessi possono essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 (cfr. Corte dei conti Emilia Romagna n. 895/2006 cit., che richiama l’orientamento costante della magistratura contabile nel senso dell’illegittimità dell’assicurazione per la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti per i danni cagionati alle pubbliche finanze con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni). [6] Corte dei conti Emilia Romagna n. 895/2006 cit., chiamata ad esprimersi, fra l’altro, sulla legittimità di alcune polizze infortuni in favore di amministratori, personale dipendente e soggetti non dipendenti ma collaboranti. |