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07/05/2020 - Spostamenti dal 4 maggio 2020

tratto da risponde.leggiditalia.it
Spostamenti dal 4 maggio 2020
Il Comando di questa forza di polizia riceve numerose richieste circa la possibilità di spostamento, dal 4 maggio 2020, per incontri con familiari e affini che si trovano per motivi di lavoro e studio fuori Regione. Sono possibili questi spostamenti ed entro quali limiti?
a cura di Simone Chiarelli
 
Come noto l'art. 1DPCM 26 aprile 2020, con decorrenza dal 4 maggio continua a mantenere forti limitazioni per gli spostamenti personali prevedendo 3 casistiche fondamentali:
• spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
• spostamenti motivati da situazioni di necessità
• spostamenti motivati da salute
Tuttavia il decreto aggiunge una ulteriore precisazione per cui "si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie".
Tale condizione rappresenta una esplicitazione della situazione di necessità, specificamente circoscritta dal decreto anche se con una formulazione alquanto "ambigua" quale la dizione "congiunti, successivamente esplicitata dalle AFQ del Governo come riferita a: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Il DPC, sempre all'art. 1 prosegue disponendo un divieto rafforzato per gli spostamenti fra le regioni, che possono ritenersi legittimati solo per:
• comprovate esigenze lavorative
• assoluta urgenza
• motivi di salute
Come si può notare il decreto con include in questo caso gli spostamenti per la visita ai congiunti.
Tuttavia l'ultima parte della disposizione prevede una eccezione assoluta "è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
Alla luce di questo quadro normativo, in relazione al quesito formulato, si può dire:
• non è consentito lo spostamento fuori Regione per visite a congiunti motivate esclusivamente da esigenze di ritrovo o riunione familiare
• è consentito lo spostamento per eventuali motivi di salute (propri o dei congiunti)
• è consentito lo spostamento per il rientro alla propria abitazione (es. figlio studente universitario che rientra dai genitori nella abitazione di proprietà o residenza)
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